C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 29/05/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 COPPA EMILIA REGIONALE Nr. 82 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO SANTARCANGELO Avverso squalifica fino al 23.12.2020 al giocatore BOSCHETTI DIEGO Decisione del Giudice Sportivo del C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 44 del 15/05/2019 Gara: Atletico Santarcangelo – Futsal Bellaria del 15/05/2019

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 COPPA EMILIA REGIONALE

Nr. 82 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ATLETICO SANTARCANGELO

Avverso squalifica fino al 23.12.2020 al giocatore BOSCHETTI DIEGO Decisione del Giudice Sportivo del C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 44 del 15/05/2019 Gara: Atletico Santarcangelo – Futsal Bellaria del 15/05/2019

 

La società Atletico Santarcangelo impugna il provvedimento disciplinare sopra indicato ritenendolo del tutto sproporzionato a quanto realmente commesso dal proprio tesserato Diego Boschetti. Secondo la ricostruzione fornita dalla reclamante, il giocatore Boschetti seduto in panchina si alzava per protestare nei confronti dell’espulsione decretata dall’arbitro ai danni di un proprio compagno, espulso a sua volta per tali proteste, il Boschetti si sarebbe limitato ad allontanare l’arbitro appoggiando il palmo della mano sul petto di costui per poi dirigersi verso gli spogliatoi. Ammette la reclamante che in tale frangente qualche parola irriguardosa è stata effettivamente profferita dal Boschetti, ma che la condotta tenuta da questi non può essere qualificata come violenta e non può rientrare nella previsione dell’articolo 11-bis del C.G.S. come fatto dal giudice sportivo. Evidenzia inoltre la reclamante che nessuno si è accorto del pugno che l’arbitro sostiene di aver subito dal Boschetti e che le condizioni dello stesso ufficiale di gara a nessuno dei presenti sono apparse così gravi da giustificare l’abbandono del terreno di gioco e la sospensione della direzione di gara. Al riguardo la società Atletico Santarcangelo offre in visione un video che mostrerebbe quanto accaduto veramente. Per tutto quanto precede la reclamante chiede una riduzione drastica della pena inflitta al proprio tesserato Diego Boschetti. La società ricorrente ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierno dibattimento assistita e difesa da un legale di fiducia. In sede dibattimentale la reclamante si riporta ai motivi addotti nel ricorso ribandendo che un video e varie persone presenti, delle quali chiede di valutare l’audizione, possono testimoniare come non vi sia stato nessun atto di violenza ai danni dell’arbitro. Segnala altresì che l’espressione utilizzata dallo stesso ufficiale di gara per descrivere il colpo che avrebbe subito dal Boschetti, letteralmente “un pugno a mano aperta”, risulta essere contraddittoria e priva di un effettivo significato. Ribadisce dunque la necessità di una drastica riforma della sanzione del giudice sportivo che, nella misura deliberata, mette a serio rischio la possibilità per il proprio giovane tesserato di continuare la pratica sportiva del calcio. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, valutato quanto sostenuto dalla reclamante in sede di audizione, rigettate le istanze istruttorie richieste in quanto mezzi di prova nel caso di specie non ammissibili ai sensi dell’articolo 35 C.G.S., questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito l’arbitro della gara il quale, confermando il proprio rapporto di gara e il relativo supplemento, ha precisato che all’atto dell’espulsione il calciatore Boschetti si è alzato dalla panchina, gli si è volontariamente avvicinato, lo ha insultato e minacciato per poi colpirlo volontariamente con una violenta manata sul petto procurandogli un momentaneo dolore e un’ altrettanto momentanea perdita del respiro. Sulla scorta dei chiarimenti forniti dall’arbitro, questa Corte ritiene che il comportamento del calciatore Diego Boschetti rientri nella fattispecie prevista e punita dall’articolo 11-bis del C.G.S. e che, come tale e in assenza di certificazione medica attestante eventuali lesioni fisiche subite dall’ufficiale di gara, meriti la sanzione minima edittale prevista dalla suddetta norma di recente introduzione. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in parziale accoglimento del ricorso della Società ATLETICO SANTARCANGELO e in riforma dell’impugnata decisione del giudice sportivo, ridetermina le sanzione disciplinare nel seguente modo: al calciatore DIEGO BOSCHETTI squalifica fino a tutto il 30.05.2020 Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata anticipatamente essendo stato accolto il ricorso.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it