C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 05/06/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – FASE PLAY OFF Nr. 83 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELLARANO Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al giocatore FABIO NOTARI Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 45 del 22/05/2019 Gara: La Pieve Nonantola / Castellarano del 19/05/2019
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – FASE PLAY OFF
Nr. 83 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELLARANO
Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al giocatore FABIO NOTARI Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 45 del 22/05/2019 Gara: La Pieve Nonantola / Castellarano del 19/05/2019
La Società ASD CASTELLARANO propone rituale reclamo avverso la succitata decisione del Giudice Sportivo ritenendola eccessiva rispetto all’accaduto. Secondo la reclamante il Giudice sportivo avrebbe errato nel considerare come condotta violenta l’infrazione commessa dal calciatore Notari, infrazione che invece avrebbe dovuto essere qualificata come semplice condotta antisportiva. A dire della società Castellarono, infatti, in occasione di un contrasto aereo con un avversario il suddetto calciatore avrebbe semplicemente compiuto il gesto del tutto naturale di allargare le braccia allo scopo di darsi maggior slancio, ma non sarebbe venuto a contatto fisico con l’avversario e mai lo avrebbe colpito con una gomitata. Si chiede pertanto che la sanzione irrogata in primo grado sia ridotta e rideterminata entro i limiti edittali. La società ricorrente che ha chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta agli argomenti addotti nel proposto ricorso e in sede dibattimentale ribadisce che quanto compiuto dal Notari non poteva essere interpretato come un atto volontario diretto a produrre danni fisici all’avversario e dunque come condotta violenta; secondo il Presidente del Castellarano, presente alla gara e dichiaratosi testimone oculare del fatto in esame, si sarebbe trattato di un semplice contrasto di gioco, a seguito del quale nessuno dei calciatori coinvolti avrebbe subito conseguenze fisiche tanto che entrambi hanno accolto con uguale stupore la decisone dell’arbitro della doppia espulsione. Il Presidente della ricorrente chiede pertanto un riesame della vicenda e una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore Fabio Notari. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali questa Corte rileva che dal rapporto arbitrale, che a norma dell’articolo 35 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta in maniera chiara ed inequivoca, tanto da non richiedere la necessità di ottenere ulteriori precisazioni e chiarimenti da parte dell’arbitro della gara, che nel corso del secondo minuto del recupero concesso allo scadere dei tempi regolamentari, il calciatore Fabio Notari, numero 9 nonché capitano della compagine del Castellarano, nel tentativo di prendere spazio a seguito di un lungo lancio del proprio portiere, rispondeva a un colpo appena subito con una gomitata violenta al volto di un avversario, il quale cadeva al suolo senza però riportare particolari danni fisici. A giudizio di questa Corte, l’interpretazione di quanto precede da parte del Giudice sportivo, che ha qualificato il comportamento del calciatore Notari come condotta violenta ai danni di un avversario, appare corretta, così come altrettanto condivisibile risulta essere la quantificazione della squalifica in tre giornate di gara nel pieno rispetto di quanto previsto e stabilito dall’articolo 19 comma 4 lettera b) del C.G.S. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso della società ASD Castellarano e conferma la squalifica per 3 giornate di gara disposta dal giudice sportivo ai danni del calciatore Fabio Notari. Pone a carico della Società ASD Castellarano l’addebito della tassa reclamo non versata anticipatamente.
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