C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 10/04/2019 – Delibera – GARA: CALIO COTIGNOLA – FAENZA CALCIO del 31/03/2019
GARA: CALIO COTIGNOLA – FAENZA CALCIO del 31/03/2019
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°38 del 03/04/2019, ha letto il reclamo inviato dalla Soc. Faenza Calcio con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara. Nella specie la reclamante sostiene che l’arbitro al 45’ del secondo tempo sarebbe incorso in un errore tecnico non espellendo un giocatore in precedenza già ammonito dopo che a quest’ultimo era stata comminata la seconda ammonizione. Rilevato che l’arbitro nel proprio referto ha espressamente indicato di essere incorso in un errore tecnico non espellendo il calciatore n° 7 della Soc. Calcio Cotignola (Sig. Merli Marcello) dopo che allo stesso era stata comminata la seconda ammonizione; Considerato che il risultato della gara, al momento della mancata espulsione, era di 1 – 1, ovvero di parità. Considerato che il sovra indicato calciatore erroneamente non espulso è rimasto in campo nei restanti minuti conclusivi della gara, ovvero che ha comunque partecipato fino al termine della stessa. Considerato che ai sensi dell’art. 17 comma 4 C.G.S.:” Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare. Omissis…”; Visto l’ art. 17 C.G.S. P.Q.M. Questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera: · la ripetizione della gara, a tal fine trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R. per quanto di competenza; · di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Faenza Calcio.