C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 10/04/2019 – Delibera – GARA: MARANELLO SPORTIVA – FALKGALILEO del 24/03/2019

GARA: MARANELLO SPORTIVA – FALKGALILEO del 24/03/2019

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°37 del 27/03/2019, ha letto il reclamo inviato dalla Soc. Maranello Sportiva con il quale si lamenta la posizione irregolare di un calciatore. Nella specie la reclamante sostiene l’irregolarità nel tesseramento del calciatore n°11 della Soc. Falkgalileo (Sig. Traore Lassine), poiché la data di nascita (30/07/1999) dello stesso riportata nel documento presentato dalla società di appartenenza non sarebbe corretta. Infatti, sempre a detta della reclamante, il sovra indicato giocatore sarebbe stato tesserato in passato con una diversa data di nascita (11/08/1995) e partecipato anche ad altri campionati. In conseguenza di quanto precede la Soc. Maranello Sportiva ritiene che il tesseramento del Sig. Traore Lassine debba considerarsi nullo. Accertato, anche con l’Ufficio Tesseramento del C.R.E.R., che la data di nascita del 30/07/1999 è corretta e che, quindi, il tesseramento del Sig. Traore Lassine era valido alla data di disputa della gara in questione. Visto l’ art. 17 C.G.S. P.Q.M. Questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera: · di omologare la gara con il seguente risultato, ovvero così come conseguito sul campo: MARANELLO SPORTIVA – FALKGALILEO 1 – 1 · di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Maranello Sportiva.

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