C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 08/05/2019 – Delibera – GARA: SOLARIS VISERBA FUTSAL – DERBY CASTROCARO
GARA: SOLARIS VISERBA FUTSAL – DERBY CASTROCARO
Il Giudice Sportivo, ha letto il reclamo inviato tempestivamente dalla Soc. Derby Castrocaro con la quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto. Nella specie la reclamante sostiene che avrebbero presumibilmente preso parte a gara dei calciatori non in regola con il tesseramento e, pertanto, chiede l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara. Considerato che la Soc. Derby Castrocaro nel proprio reclamo non ha indicato in modo specifico quale calciatore della squadra avversaria fosse in posizione irregolare limitandosi a chiedere una verifica complessiva dei tesseramenti dei giocatori che sono stati inseriti in distinta e, quindi, partecipato alla gara. Considerato che, sulla base di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 33 del C.G.S, i reclami devono essere motivati e non redatti in forma generica; Rilevato che il reclamo così come proposto, limitandosi a richiedere una verifica complessiva del tesseramento di tutti i giocatori inseriti in distinta dalla Soc. Solaris Viserba Futsal, e non contenendo alcuna indicazione specifica rispetto ai giocatori che si ritengono essere in posizione irregolare, deve ritenersi redatto in forma generica. Visto l’art. 17 C.G.S P.T.M. in considerazione di quanto precede, questo Giudice Sportivo: dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Soc. Derby Castrocaro e convalida la gara con il risultato così come conseguito sul campo, ovvero: SOLARIS VISERBA FUTSAL – DERBY CASTROCARO 5 – 0 dispone l’addebito della tassa reclamo a carico della Soc. Derby Castrocaro.