C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/03/2019 – Delibera – 24. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. SCRINIC TIMUR nonché della società ASD LOKOMOTIV

24. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Sig. SCRINIC TIMUR nonché della società ASD LOKOMOTIV

 

Con nota 19.02.2019, n. 8838/584 pf 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visti gli art. 32 comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. SCRINIC TIMUR, all’epoca dei fatti calciatore della Società ASD LOKOMOTIV della violazione dell’art.1bis, comma 1, articolo 4, comma 1 e 2, art. 10 CGS, anche in relazione all’art.40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver reso dichiarazione mendace al momento di essere tesserato per la Società sopracitata, dichiarando di non essere mai stato tesserato per altra Federazione Estera. L’ufficio Tesseramenti della FIGC appurava invece che il ragazzo era già stato tesserato per una Società affiliata alla Federazione Moldava.

- La Società ASD LOKOMOTIV, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, co. 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal soggetto sopra citato appartenente alla Società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche solo la società deferita è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede il proscioglimento della società ASD Lokomotiv non ravvisando profili di responsabilità, di nessuna natura e genere, che nella circostanza possano esserle addebitati, mentre richiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità del solo calciatore Timur Scrinic e che a carico dello stesso sia applicata la sanzione disciplinare della squalifica per quattro mesi. Il Presidente della società deferita, Dott. Antonio Di Taranto, prende atto della richiesta del Rappresentante della Procura e richiamandosi alla memoria presentata in sede d’indagini, rimarca ancora una volta l’impossibilità per le società dilettantistiche di svolgere adeguate verifiche in ordine a calciatori eventualmente tesserati presso Federazioni estere, oltre al fatto che nel caso di specie la società Lokomotiv, una volta informata della mendacità della dichiarazione del calciatore straniero, ha immediatamente provveduto alla revoca della richiesta di tesseramento senza mai impiegarlo né in gare ufficiali e nemmeno in partite di allenamento. Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale; - considerati gli argomenti difensivi addotti dalla società deferita; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; D e l i b e r a Di infliggere al calciatore Timur SCRINIC la punizione sportiva della squalifica per mesi 4 e di prosciogliere la società ASD LOKOMOTIV da ogni addebito. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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