C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 08/05/2019 – Delibera – 25. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Zini Francesco, Montelli Enrico, Toni Andrea nonché della Società A.S.D. CASTELLARANO
25. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Zini Francesco, Montelli Enrico, Toni Andrea nonché della Società A.S.D. CASTELLARANO
Con nota 12.03.2019, n. 9841/825 pf 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visti gli artt. 32, comma 4 del C.G.S. e 32 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il Sig. Zini Francesco, Presidente della Società A.S.D.CASTELLARANO all’epoca dei fatti, della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 del G.G.S. in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., artt. 39,43 comma 1 e 6, delle N.O.I.F. anche in relazione all’art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al tesseramento del calciatore TONI ANDREA e di averlo fatto sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, inoltre per aver consentito l’utilizzo dello stesso calciatore in posizione irregolare in quanto svincolato, nelle gare: CASTELLARANO – POLINAGO del 02.09.2018; MARANELLO SPORTIVA – CASTELLARANO del 09.09.2018; CASTELLARANO – PERSICETO del16.09.2018; FABBRICO – CASTELLARANO del 23.09.2018; CASTELLARANO – S. FELICE del 30.09.2018; RIESE – CASTELLARANO del 07.10.18; CASTELLARANO – VEZZANO CALCIO del 14.10.2018 e nella gara di Coppa Italia di Promozione POLINAGO – CASTELLARANO del 12.09.2018. - il Sig. Montelli Enrico, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D.CASTELLARANO all’epoca dei fatti, della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 del G.G.S. e all' art. 61, commi 1 e 5, artt. 39,43 commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della medesima Società, nelle gare: CASTELLARANO – POLINAGO del 02.09.2018; MARANELLO SPORTIVA – CASTELLARANO del 09.09.2018; CASTELLARANO – PERSICETO del16.09.2018; FABBRICO – CASTELLARANO del 23.09.2018; CASTELLARANO – S.FELICE del 30.09.2018; RIESE – CASTELLARANO del 07.10.18; CASTELLARANO – VEZZANO CALCIO del 14.10.2018 e nella gara di Coppa Italia di Promozione POLINAGO – CASTELLARANO del 12.09.2018, dove è stato utilizzato il calciatore TONI ANDREA, in posizione irregolare in quanto svincolato, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo prendesse parte alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. - il Sig. Toni Andrea, calciatore della Società A.S.D.CASTELLARANO all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 6 CGS, in combinato disposto con gli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato le gare del Campionato di Promozione: CASTELLARANO – POLINAGO del 02.09.2018; MARANELLO SPORTIVA – CASTELLARANO del 09.09.2018; CASTELLARANO – PERSICETO del16.09.2018; FABBRICO – CASTELLARANO del 23.09.2018; CASTELLARANO – S.FELICE del 30.09.2018; RIESE – CASTELLARANO del 07.10.18; CASTELLARANO – VEZZANO CALCIO del 14.10.2018 e della gara di Coppa Italia di Promozione POLINAGO – CASTELLARANO del 12.09.2018, nelle fila della stessa Società, senza averne titolo in quanto svincolato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. - la Società A.S.D. CASTELLARANO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche tutte le parti deferite sono presenti all’odierna riunione rappresentate e difese da un avvocato di fiducia Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite ai sensi degli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - 4 mesi e 20 giorni d’inibizione a carico del Sig. Zini Francesco - 3 mesi e 10 giorni d’inibizione a carico del Sig. Montelli Enrico - 4 giornate di squalifica a carico del calciatore Toni Andrea - Euro 1.400,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di Promozione della corrente stagione sportiva 2018/2019 a carico della società ASD CASTELLARANO Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta provata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari frutto del patteggiamento avvenuto fra il Rappresentante della Procura Federale e il legale delle parti deferite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; D e l i b e r a Di infliggere al Signor Zini Francesco, Presidente della società Castellarano, l’inibizione per mesi 4 e giorni 20, al dirigente Sig. Montelli Enrico l’inibizione per mesi 3 e giorni 10, al calciatore Toni Andrea la squalifica per 4 giornate di gara da scontarsi nel Campionato di Promozione della corrente stagione sportiva e, per l’eventuale residuo, nel Campionato che il tesserato disputerà nella prossima stagione sportiva 2019/2020, alla Società A.S.D. Castellarano l’ammenda di € 1.400,00 oltre a 2 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Promozione della corrente stagione sportiva 2018/2019 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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