C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 08/05/2019 – Delibera – 26. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Valentini Piero, Moschini Matteo, Dosso Ibrahim nonché della Società A.S.D. LOW PONTE

26. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Valentini Piero, Moschini Matteo, Dosso Ibrahim nonché della Società A.S.D. LOW PONTE

 

Con nota 18.03.2019, n. 10089/828 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visti gli artt. 32, comma 4 del C.G.S. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: il Sig. Valentini Piero, Presidente della Società A.S.D.LOW PONTE all’epoca dei fatti, della violazione dell’art.1bis, comma 1,10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione all’art. 7,comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al consueto accertamento medico ai fini dell’idoneità sportiva e di dotare i calciatori di specifica copertura assicurativa: MOSCHINI MATTEO E DOSSO IBRAHIM e per aver consentito l’utilizzo dei medesimi nel corso della gara: BRISIGHELLA – LOW PONTE del 09/09/2018, valevole per il Campionato Provinciale di Ravenna - Terza categoria . - il Sig. Moschini Matteo, calciatore della Società A.S.D.LOW PONTE all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5 , in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara BRISIGHELLA – LOW PONTE del 09/09/2018, valevole per il Campionato Provinciale di RA.i - Terza categoria nelle fila della stessa Società, senza averne titolo perché non tesserato e senza copertura assicurativa, in quanto non si è sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva. - il Sig. Dosso Ibrahim, calciatore della Società A.S.D.LOW PONTE all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5 , in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara BRISIGHELLA – LOW PONTE del 09/09/2018, valevole per il Campionato Provinciale di RA. - Terza categoria nelle fila della stessa Società, senza averne titolo perché non tesserato e senza copertura assicurativa, in quanto non si è sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva. - la Società A.S.D. Low Ponte, a titolo di responsabilità altresì, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, tutte le parti deferite sono presenti all’odierna riunione rappresentate da un dirigente della società deferita munito di valide deleghe nonché dal Presidente onorario della stessa Low Ponte. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - 3 mesi d’inibizione a carico del Sig. Valentini Piero - 1 giornata di squalifica a carico del calciatore Moschini Matteo - 1 giornata di squalifica a carico del calciatore Dosso Ibrahim - Euro 300,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione, da scontare nel Campionato di Terza Categoria della corrente stagione sportiva 2018/2019, a carico della società ASD Low Ponte. In sede di dibattimento sia il Presidente onorario della Low Ponte che il dirigente di detta società si riportano alle argomentazioni difensive illustrate nella memoria in precedenza presentata, evidenziano che l’impiego dei due calciatori, in posizione irregolare quanto al tesseramento, è dipeso da una svista del tutto involontaria, che ciò avvenuto senza alcun intento di compromettere la regolarità della peraltro unica gara che i suddetti calciatori hanno disputato in posizione non regolare, che per tale gara è stata già loro inflitta la sconfitta a tavolino ed infine, che entrambi i calciatori erano comunque in possesso della necessaria certificazione medica che ne attestava l’idoneità sportiva, certificazione che viene prodotta e acquista agli atti. Il Presidente onorario della società deferita intende poi rimarcare il particolare spirito sportivo di puro dilettantismo che ora anima la società Low Ponte e gli intenti sociali che la stessa si propone di perseguire. In forza delle illustrate argomentazioni le parti chiedono che siano irrogate le sanzioni disciplinari minime di legge. Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta provata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale;

- considerati gli argomenti difensivi addotti dalle parti deferite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; D e l i b e r a Di infliggere al Signor Valentini Piero, Presidente della società Low Ponte, l’inibizione per mesi 2, ai calciatori Moschini Matteo e Dosso Ibrahim la squalifica per 1 giornata di gara da scontare nella prima partita del Campionato che i detti tesserati disputeranno nella prossima stagione sportiva 2019/2020 e alla Società A.S.D. Low Ponte 2 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Terza Categoria della corrente stagione sportiva 2018/2019 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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