C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/05/2019 – Delibera – 28. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE A carico dei Signori Pisaroni Luca, Ramelli Paolo, Fortunati Sascha nonché della Società ASD PRO VILLANOVA

28. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE

A carico dei Signori Pisaroni Luca, Ramelli Paolo, Fortunati Sascha nonché della Società ASD PRO VILLANOVA

 

Con nota 01.04.2019, n. 10805/891 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi; - visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S.; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - Il Sig. PISARONI LUCA, Presidente della Società PRO VILLANOVA della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., e art. 39 delle N.O.I.F., all’art.7, comma 1 dello Statuto Federale per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore FORTUNATI SASCHA, per aver consentito l’utilizzo dello stesso durante la gara: GROPPARELLO – PRO VILLANOVA del 23/09/2018, valevole per il Campionato di Terza Categoria Delegazione di Piacenza.

- Il Sig. RAMELLI PAOLO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società PRO VILLANOVA della violazione dell’art.1bis, comma 1,10 del C.G.S. e art.39 e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara: GROPPARELLO – PRO VILLANOVA del 23/09/2018, valevole per il Campionato di Terza Categoria Delegazione di Piacenza, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione di regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo; - il Sig. FORTUNATI SASCHA, calciatore della Società PRO VILLANOVA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S. e 39, delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: GROPPARELLO – PRO VILLANOVA del 23/09/2018, valevole per il Campionato di Terza Categoria Delegazione di Piacenza, senza averne titolo in quanto non tesserato. - la Società ASD PRO VILLANOVA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S.. Effettuate ritualmente le notifiche tutte le parti deferite sono presenti all’odierna riunione rappresentate da un dirigente della Società deferite munito di valide deleghe. Il Rappresentate della Procura Federale Dott. Vincenzo Postiglione, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - 20 giorni di inibizione a carico del Sig. Paolo Ramelli; - 27 giorni di inibizione a carico del Sig. Luca Pisaroni; - 1 giornata di squalifica a carico del calciatore FORTUNATI SASCHA; - Euro 200,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione, da scontare nel campionato di Terza Categoria nella correte stagione sportiva 2018/2019 a carico della Società ASD PRO VILLANOVA; Il Tribunale - Letto il deferimento: - Preso atto dell’avvenuto accordo tra il Rappresentante della Procura Federale e le parti deferite; - Ritenute eque le sanzioni frutto della suddetta procedura di patteggiamento; - Visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; Delibera Di infliggere al Sig. 20 giorni di inibizione a carico del Sig. Paolo Ramelli; 27 giorni di inibizione a carico del Sig. Luca Pisaroni; 1 giornata di squalifica a carico del calciatore FORTUNATI SASCHA; Euro 200,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione, da scontare nel campionato di Terza Categoria nella correte stagione sportiva 2018/2019 a carico della Società ASD PRO VILLANOVA. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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