C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 15/05/2019 – Delibera – 29. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE A carico dei Signori Spocchi Maurizio, Balliu Kadri, Ngagne Demba Beye, nonché della Società SPORTING CLUB S.ILARIO
29. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE
A carico dei Signori Spocchi Maurizio, Balliu Kadri, Ngagne Demba Beye, nonché della Società SPORTING CLUB S.ILARIO
Con nota 19.03.2019, n. 10194/826 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi; - visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 32 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - Il Sig. SPOCCHI MAURIZIO, Presidente della Società SPORTING CLUB S.ILARIO della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., e artt. 39 e 43 commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., all’art.7, comma 1 dello Statuto Federale per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore minore NGAGNE DEMBA BEYE, per aver consentito l’utilizzo dello stesso in posizione non regolare e senza gli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza dotarlo di specifica copertura assicurativa nel corso della gara: SPORTING CLUB S.ILARIO – PROGETTO INTESA ALL.CAMP. del 14/10/2018, campionato Allievi Interprovinciali di Parma.
- Il Sig. BALLIU KADRI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società SPORTING CLUB S.ILARIO della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 del C.G.S. e art.61, commi 1 e 5 , artt. 39 e 43 commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara: SPORTING CLUB S.ILARIO – PROGETTO INTESA ALL.CAMP. del 14/10/2018, campionato Allievi Interprovinciali di Parma, in cui è stato utilizzato il giocatore minore NGAGNE DEMBA BEYE, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione regolare del calciatore, consegnandola al direttore di gara , consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza gli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza dotarlo di specifica copertura assicurativa; - il Sig. NGAGNE DEMBA BEYE, calciatore minore della Società SPORTING CLUB S.ILARIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39, 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: SPORTING CLUB S.ILARIO – PROGETTO INTESA ALL.CAMP. del 14/10/2018, campionato Allievi Interprovinciali di Parma, senza averne titolo in quanto non tesserato, sprovvisto di visita medica e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. - la Società SPORTING CLUB S.ILARIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno chiesto di essere sentite, non hanno presentato memorie difensive e non sono presenti all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: - 90 giorni di inibizione a carico del Sig. Spocchi Maurizio; - 75 giorni di inibizione a carico del Sig. Balliu Kadri; - 1 giornata di squalifica a carico del calciatore Ngagne Demba Beye; - Euro 400,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione, da scontare nel Campionato Allievi Interprovinciali di Parma nella correte stagione sportiva 2018/2019 a carico della Società SPORTING CLUB S.ILARIO; Il Tribunale - Letto il deferimento: - Ritenuta provata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - Preso atto delle richieste del Rappresentate della Procura Federale; - Visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; Delibera Di infliggere 30 giorni di inibizione a carico del Sig. Spocchi Maurizio; 20 giorni di inibizione a carico del Sig. Balliu Kadri; 1 giornata di squalifica a carico del calciatore Ngagne Demba Beye da scontare nella stagione sportiva 2019/2020; Euro 200,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione, da scontare nel campionato Allievi Interprovinciali di Parma nella correte stagione sportiva 2018/2019 a carico della Società SPORTING CLUB S.ILARIO; Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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