C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 29/05/2019 – Delibera – 32. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE Con nota 17.04.2019, n. 11707/1014 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale;

32. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE

Con nota 17.04.2019, n. 11707/1014 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale;

- vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi; - visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. MULAZZANI GIORGIO, Presidente della Società CALCIO A 5 RIMINI, della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., e artt. 39 e 43 commi 1 e 6, delle N.O.I.F., all’art.7, comma 1 dello Statuto Federale per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore DE SOUZA VALENTINI Marco Antonio, per aver consentito l’utilizzo dello stesso in posizione non regolare e senza gli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza dotarlo di specifica copertura assicurativa nel corso delle gare: ASS. CLUB A5 – CALCIO A5 RIMINI del 30/09/2018; CALCIO A 5 RIMINI – FUTSAL ROMAGNA del 06/10/2018 (gara in cui ha svolto le funzioni di Dirigente Accompagnatore) SANTARCANGELO – CALCIO A5 RIMINI del 14/10/2018; CALCIO A5 RIMINI/RUSSI CALCIO A5 del 21/10/2018 (gare dove il giocatore era in campo senza il certificato medico agonistico); ACC. S. MARINO – CALCIO A 5 RIMINI del 28/10/2018; FAVENTIA – CALCIO A 5 RIMINI del 04/11/2018; CALCIO A 5 RIMINI – CITTA’ DEL RUBICONE dell’11.11.2018; FUSTAL BELLARIA – CALCIO A 5 RIMINI del 18/11/2018 e GATTEO – CALCIO A 5 RIMINI del 30.11.2018, tutte valevoli per il Campionato Under 19 calcio A 5.

- Il Sig. CARTA DANIEL, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società CALCIO A/5 RIMINI, della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 del C.G.S. e art.61, commi 1 e 5 , artt. 39 e 43 commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare: ASS. CLUB A5 – CALCIO A5 RIMINI del 30/09/2018; SANTARCANGELO – CALCIO A5 RIMINI del 14/10/2018; CALCIO A5 RIMINI/RUSSI CALCIO A5 del 21/10/2018; S. MARINO – CALCIO A 5 RIMINI del 28/10/2018; FAVENTIA – CALCIO A 5 RIMINI del 04/11/2018; CALCIO A 5 RIMINI – CITTA’ DEL RUBICONE dell’11.11.2018; FUSTAL BELLARIA – CALCIO A 5 RIMINI del 18/11/2018 e GATTEO – CALCIO A 5 RIMINI del 30.11.2018, tutte valevoli per il Campionato Under 19 calcio A 5; in cui è stato utilizzato il giocatore DE SOUZA VALENTINI Marco Antonio, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione regolare del calciatore, consegnandola al direttore di gara , consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza gli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza dotarlo di specifica copertura assicurativa. - il Sig. DE SOUZA VALENTINI Marco Antonio, calciatore della Società CALCIO A/5 RIMINI, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39, 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato, le gare: ASS. CLUB A5 – CALCIO A5 RIMINI del 30/09/2018; CALCIO A 5 RIMINI – FUTSAL ROMAGNA del 06/10/2018 SANTARCANGELO – CALCIO A5 RIMINI del 14/10/2018; CALCIO A5 RIMINI/RUSSI CALCIO A5 del 21/10/2018; ACC. S. MARINO – CALCIO A 5 RIMINI del 28/10/2018; FAVENTIA – CALCIO A 5 RIMINI del 04/11/2018; CALCIO A 5 RIMINI – CITTA’ DEL RUBICONE dell’11.11.2018; FUSTAL BELLARIA – CALCIO A 5 RIMINI del 18/11/2018 e GATTEO – CALCIO A 5 RIMINI del 30.11.2018, tutte valevoli per il Campionato Under 19 calcio A 5, senza averne titolo in quanto non tesserato, sprovvisto di visita medica e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. - la Società CALCIO A 5 RIMINI, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno chiesto di essere sentite e sono presenti all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale dopo ampia disanima dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: 6 mesi d’inibizione per il Sig. Giorgio MULAZZANI 3 mesi d’inibizione per il Sig. Daniel CARTA 6 giornate di squalifica per il calciatore Marco Antonio DE SOUZA VALENTINI 600 euro di ammenda oltre a 6 punti di penalizzazione alla Società CALCIO A 5 RIMINI Il Tribunale - letti i deferimenti riuniti per connessione; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale; - valutate le dichiarazioni rese dalle parti deferite in sede di dibattimento; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. DELIBERA di infliggere al Sig. Giorgio Mulazzani mesi 3 d’inibizione, al Sig. Daniel Carta mesi 1 d’inibizione, al calciatore Marco Antonio De Souza Valentini la squalifica per 3 giornate di gara da scontare nelle prime tre partite ufficiali del campionato al quale parteciperà nella prossima stagione sportiva 2019/2020, e carico della società Calcio a 5 Rimini l’ammenda di € 300,00 oltre a 6 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Calcio a 5 Under 19 stagione sportiva 2019/2020 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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