C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 29/05/2019 – Delibera – 33. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE Con nota 05.04.2019, n. 11114/1013 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale,
33. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE
Con nota 05.04.2019, n. 11114/1013 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale,
- visto l’art. 32, comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. NICOLINI SAURO, Presidente della Società A.C. BELLARIA IGEA MARINA, della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., art. 39, delle N.O.I.F. e art.7, comma 1 dello Statuto Federale, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore VASILI MARDEN e per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara: BELLARIA IGEA MARINA - VERRUCCHIO dell’ 11.11.2018, valevole per il campionato di Prima Categoria del C.R.E.R. - il Sig. VASILI MARDEN, calciatore della Società A.C. BELLARIA IGEA MARINA, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., e 39 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: BELLARIA IGEA MARINA – VERUCCHIO dell’11.11.2018, valevole per il campionato di Prima Categoria del C.R.E.R. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno chiesto di essere sentite e non hanno presentato memorie difensive e non sono presenti all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale dopo ampia disanima dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: 30 giorni d’inibizione per reiterazione al Sig. Sauro NICOLINI 1 giornata di squalifica al calciatore Marden VASILI Il Tribunale - Letto il deferimento; - Ritenuta provata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - Preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale; - Considerato l’assenza di argomentazioni difensive delle parti deferite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S DELIBERA di infliggere al Sig. Sauro Nicolini la punizione sportiva dell’inibizione per mesi 3 e al calciatore Marden Vasili la squalifica per una giornata di gara da scontarsi nella prima partita ufficiale del campionato al quale parteciperà nella stagione sportiva 2019/2020 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito
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