C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 05/06/2019 – Delibera – 35. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori RUBINI PAOLO e FORINO GIORGIO
35. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori RUBINI PAOLO e FORINO GIORGIO
Con nota 30.04.2019, n. 12186/1033 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale, - visto l’art. 32, comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il Sig. RUBINI PAOLO, Presidente della Società ASD QUARTO, della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., artt. 39,43 comma 1, 6 delle N.O.I.F. e art.7, comma 1 dello Statuto Federale, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore FORINO GIORGIO, e a farlo sottoporre a visita medica ai fini dell’idoneità agonistica sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, inoltre per aver consentito l’utilizzo del medesimo, in occasione della gara: BASCA 2002 – ASD QUARTO del 17.11.2018, valevole per il campionato Juniores Provinciale di Bologna. - il Sig. FORINO GIORGIO, calciatore della Società ASD QUARTO, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., e 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: BASCA 2002 – ASD QUARTO del 17.11.2018, valevole per il campionato Juniores Provinciale di Bologna, senza averne titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto a visita medica agonistica ed essersi dotato di specifica copertura assicurativa. Effettuate ritualmente le notifiche, entrambe le parti deferite non sono presenti all’odierna riunione né hanno prodotto memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: - 40 giorni d’inibizione a carico del Sig. Paolo Rubini - 2 giornate di squalifica a carico del calciatore Giorgio Forino Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta accertata la responsabilità di entrambe le parti deferite per le violazioni a loro rispettivamente attribuite; - preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale; - considerati l’assenza di argomenti difensivi delle parti deferite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; D e l i b e r a Di infliggere al Sig. Paolo Rubini la punizione sportiva dell’inibizione per giorni 40 e al calciatore Giorgio Forino la squalifica per due giornate di gara da scontare nelle prime due gare ufficiali del campionato che il calciatore disputerà nella stagione sportiva 2019/2020 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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