C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 05/06/2019 – Delibera – 37. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori VENTURELLI FABRIZIO, GABELLI SERVENTI MARCO, BERTONCINI MATTEO, CANALI ALBERTO, questi ultimi in persona dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale, nonché della società ASD VARANESE

37. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori VENTURELLI FABRIZIO, GABELLI SERVENTI MARCO, BERTONCINI MATTEO, CANALI ALBERTO, questi ultimi in persona dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale, nonché della società ASD VARANESE

 

Con nota 30.04.2019, n. 12133/827 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale, - visto l’art. 32, comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il Sig. VENTURELLI FABRIZIO, Presidente della Società ASD VARANESE, della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., art. 39 e 61 comma 1 e 5 delle N.O.I.F. e art.7, comma 1 dello Statuto Federale, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei giocatori BERTONCINI MATTEO e CANALI ALBERTO, per aver consentito l’utilizzo dei medesimi, in posizione non regolare in occasione della gara: VARANESE – SAN LEO C.S.M. del 15.09.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali Parma. - il Sig. GABELLI SERVENTI MARCO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD VARANESE, della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 del C.G.S., art. 61 comma 1 e 5 delle N.O.I.F. per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della medesima Società, in occasione della gara: VARANESE – SAN LEO C.S.M. del 15.09.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali Parma, dove sono stati utilizzati, in posizione non regolare in quanto non tesserati i giocatori BERTONCINI MATTEO e CANALI ALBERTO, sottoscrivendo la distinta di gara con l’attestazione della regolare posizione degli stessi, consegnata successivamente al Direttore di gara, consentendo che i medesimi partecipassero alla gara senza averne il titolo. - il Sig. BERTONCINI MATTEO, calciatore della Società ASD VARANESE, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., e 39 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: VARANESE – SAN LEO C.S.M. del 15.09.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali Parma, senza averne titolo, in quanto non tesserato. - il Sig. CANALI ALBERTO, calciatore della Società ASD VARANESE, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., e 39 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: VARANESE – SAN LEO C.S.M. del 15.09.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali Parma, senza averne titolo, in quanto non tesserato. - la Società ASD VARANESE, a titolo di responsabilità altresì, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non sono presenti all’odierna riunione né hanno prodotto memorie difensive.

Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: a carico del Sig. Fabrizio Venturelli l’inibizione per mesi 2 a carico del Sig. Marco Gabelli Serventi l’inibizione per giorni 30 a carico del calciatore Matteo Bertoncini la squalifica per 1 giornata di gara a carico del calciatore Alberto Canali la squalifica per 1 giornata di gara a carico della Società ASD Varanese l’ammenda di euro 200,00 oltre a 1 punto di penalizzazione Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale; - ritenuta accertata la responsabilità delle deferite per le violazioni a loro rispettivamente attribuite eccetto che per la posizione dei calciatori appartenenti alla categoria “giovanissimi” i quali, in ragione dell’età che avevano all’epoca dei fatti devono, a giudizio di questo Tribunale, essere considerati come soggetti non imputabili; - considerata la mancanza di argomenti difensivi addotti dalle parti deferite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; D e l i b e r a Di infliggere al Sig. Fabrizio Venturelli la punizione sportiva dell’inibizione per giorni quaranta, al Sig. Marco Gabelli Serventi la punizione sportiva dell’inibizione per giorni trenta, alla società ASD VARANESE la sanzione sportiva dell’ammenda di euro 100,00, mentre assolve, in quanto ritenuti non imputabili per i fatti loro ascritti, i giovani calciatori Matteo Bertoncini e Alberto Canali. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito

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