F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 205/CSA pubblicata il 17 Marzo 2022 – F.C. SCANDICCI 1908 S.S.D

Decisione n. 205/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 190/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Nicolò Schillaci – Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 190/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. SCANDICCI 1908 S.S.D. rappresentata dal Direttore Generale Simona Ciagli,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 51 del 16.02.2022.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 3 marzo 2022 l’Avv. Nicolò Schillaci;

Sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 17.02.2022, la F.C. SCANDICCI ha proposto appello avverso la decisione con la quale il Giudice Sportivo Territoriale presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore Burato Andrea la squalifica per tre gare effettive “per avere, a gioco fermo, durante un assembramento, afferrato per il collo un calciatore avversario”.

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto a questa Corte di annullare o quantomeno ridurre la squalifica al calciatore Burato Andrea.

A sostegno di tale richiesta, la reclamante ha rilevato che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore non avrebbe potuto essere qualificato come atto violento, atteso che, contrariamente alla ricostruzione dei fatti refertati dal Direttore di gara, egli non avrebbe afferrato per il collo l’avversario. Infatti, secondo la reclamante, la condotta tenuta dal Burato sarebbe stata unicamente determinata dalla volontà dello stesso di intervenire in difesa di un compagno di squadra e di sedare gli animi a seguito di un capannello che si era venuto a creare tra i componenti di entrambe le squadre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, consapevole della fede privilegiata che viene attribuita dall’art. 61 CGS al referto arbitrale, ha ritenuto di ascoltare telefonicamente il direttore della gara il quale, pur confermando il contenuto del proprio referto, ha chiarito, consentendo così di contestualizzare i fatti in esame, che il Burato, nel tentativo di porre rimedio alla situazione concitata nella quale si è trovato coinvolto, che vedeva la formazione di un capannello di calciatori che stavano entrando in contatto fisico tra loro, ha posto in essere un contegno che, seppur attuato in modo improprio e censurabile, non era animato da una volontà direttamente e puramente offensiva tale da integrare una condotta violenta. Pertanto, ad avviso di questa Corte, nel comportamento tenuto dal Burato, che sarebbe stato, in seguito, sanzionato con la squalifica per tre gare da parte del Giudice di prime cure, può essere più propriamente ravvisata una condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del C.G.S. e come tale sanzionata, in accoglimento del reclano, con la squalifica per due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE       

Nicolò Schillaci                                                                     Patrizio Leozappa  

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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