F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 206/CSA pubblicata il 17 Marzo 2022 – A.S. Cannara

Decisione n. 206/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 192/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 192/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S. Cannara,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND, di cui al Com. Uff. n.51/CS del 16/02/2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.03.2022, il dott. Sebastiano

Zafarana e sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S. Cannara ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Bisceglia Mattia, dal Giudice Sportivo della LND Dipartimento  Interregionale (Com. Uff. n. 51/CS del 16.02.2022), in relazione alla gara di Serie D (Girone E) Cannara/Scandicci 1908 SSD del 13.02.2022, terminata con il risultato di 1-2. Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha irrogato al predetto calciatore la sanzione della squalifica di tre giornate “per avere a gioco fermo, durante un assembramento afferrato per il collo un calciatore avversario”.

La società A.S. Cannara ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

La società reclamante, pur non contestando il fatto storico per come riportato nel referto arbitrale, sostiene che la condotta posta in essere dal calciatore non integrerebbe gli estremi della “condotta violenta” ma piuttosto quelli della “condotta gravemente antisportiva” e che ciò si ricaverebbe dalla dinamica del fatto che ha visto coinvolto il  n.4 del Cannara (Bisceglia Mattia), da un lato, e il n.6 (Burato Andrea) dello Scandicci dall’altro, i quali si sarebbero reciprocamente afferrati al collo senza alcuna conseguenza fisica o dolore; sostiene, poi, che le condotte poste specularmente in essere dei due antagonisti sarebbero l’effetto e non la causa della mass confrontation che era già in atto. Lamenta inoltre l‘eccessività della sanzione, perché irrogata al proprio tesserato in misura eguale alla squalifica di tre giornate inflitta al calciatore antagonista Burato Andrea, per il quale, invece, detta misura sarebbe giustificata dall’aggravante di essere il Capitano della propria squadra.

Invoca, infine, alcuni precedenti giurisprudenziali a suo avviso mutuabili al caso in esame, e in particolare la decisione n. 147/CSA, in C.U. 21/05/2018, con la quale questa Corte avrebbe ritenuto il gesto di afferrare al collo l’avversario con due mani alla stregua di una “condotta gravemente antisportiva”.

La società, pertanto, conclude chiedendo a questa Corte di derubricare la condotta del calciatore Bisceglia Mattia da “violenta” a “gravemente antisportiva” e, conseguentemente, di ridurre la squalifica da tre a due giornate di gara effettive. Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 03/03/2022 nessuno è comparso per la reclamante.

Sentito l’arbitro della gara, sig. Francesco Loiodice della Sezione di Collegno, il reclamo è stato trattenuto in decisione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le censure mosse dalla società reclamante attengono esclusivamente alla qualificazione della condotta tenuta dal proprio tesserato e alla conseguente misura della sanzione inflitta e si fondano anche sulla invocata applicazione della giurisprudenza di questa  Corte, non avendo la società contestato la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara e dello stesso giudice di primo grado, né ritenuto di meglio circostanziare i fatti medesimi.

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, apparendo opportuno preliminarmente precisare che, in astratto, afferrare l’avversario per il collo a gioco fermo, ancorché con una sola mano, può integrare tanto gli estremi della condotta violenta che della condotta gravemente antisportiva e che la qualificazione della stessa non può prescindere dall’esame attento del fatto concreto di volta in volta sottoposto all’esame della Corte.

Venendo al merito del reclamo qui in esame, il rapporto dell’arbitro registra succintamente che al 45’+ 4 del secondo tempo il calciatore n.6 della A.S. Cannara, sig. Bisceglia Mattia, è stato espulso per condotta violenta in quanto “Durante la mass confrontation, afferrava al collo il n. 4 avversario, causando un innalzamento di tensione all’interno del capannello che si era creato tra i calciatori. I due calciatori venivano divisi solamente dall’intervento dei propri compagni”.

Sempre al 45’+ 4 del secondo tempo il rapporto dell’arbitro registra che anche il calciatore n. 4 dello Scandicci 1908 S.S.D., sig. Burato Andrea (Capitano), è stato espulso per condotta violenta, in quanto “Durante la mass confrontation, afferrava al collo il n.6 avversario, causando un innalzamento di tensione all’interno del capannello che si era creato tra i calciatori. I due calciatori venivano divisi solamente dall’intervento dei propri compagni”.

Rilevata la contestualità del fatto ascritto ad entrambi i calciatori, in mancanza di ulteriori elementi di valutazione – non offerti dalla parte reclamante - il Collegio ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro della gara, sig. Francesco Loiodice, il quale ha dichiarato che, a sua memoria, la condotta di afferrare al collo l’avversario è stata posta contestualmente in essere da entrambi i giocatori antagonisti senza particolare violenza, di modo che gli stessi si respingevano tra loro reciprocamente senza conseguenze fisiche per alcuno dei due.

Ciò premesso, sulla scorta dell’integrazione motivazionale fornita dall’arbitro e della più puntuale contestualizzazione della condotta sanzionata, il Collegio reputa meritevole di accoglimento la domanda proposta dalla reclamante di riduzione della sanzione inflitta, ritenendo nella specie non sussistenti gli elementi integrativi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S.

Infatti, tutti gli elementi qualificanti il fatto in esame, come sopra refertati, inducono questa Corte a ritenere plausibile che nel caso di specie il calciatore della A.S. Cannara, Bisceglia Matteo, non abbia inteso porre, né abbia concretamente posto in essere una condotta connotata dall’intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea; elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

E, tuttavia, la condotta perpetrata dal tesserato della A.S. Cannara va comunque configurata come gravemente antisportiva – come in effetti riconosciuto dalla stessa Società reclamante - considerato che a gioco fermo, durante la mass confrontation, i due giocatori avversari – “all’interno del capannello che si era creato” – sono venuti minacciosamente in contatto, tenendosi però reciprocamente a distanza, ponendo ciascuno una mano al collo dell’altro senza procurarsi conseguenze fisiche e ciò fino a quando non sono stati separati dall’intervento dei propri compagni.

Ai fini della decisione della presente controversia, dunque, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

Conclusivamente, la domanda di riduzione della squalifica del calciatore Bisceglia Mattia da tre a due giornate, formulata dalla Società reclamante, può pertanto essere accolta.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.    

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                   Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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