F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 207/CSA pubblicata il 17 Marzo 2022 – Torino Football Club S.p.A.

Decisione n. 207/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 193/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 193/CSA/2021-2022, proposto dalla Torino Football Club S.p.A.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 084/Campionati Giovanili del 15.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 3.03.2022, l’Avv. Patrizio Leozappa.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Torino Football Club S.p.A. ha inoltrato, in data 17.02.2022, preannuncio di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso i Campionati Giovanili, di cui al Com. Uff. n. 84/Campionati giovanili del 15.02.2022, con la quale è stata comminata al calciatore Scarfiello Luca la sanzione della squalifica a tempo sino al 15/10/2022, a seguito dei fatti occorsi in occasione della gara Cagliari – Torino del 13.02.2022, valevole per la terza giornata di ritorno – Girone A - del Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B. Con successiva nota PEC dell’22.2.2022 la società ha dichiarato di rinunciare alla coltivazione dell’impugnazione ed al deposito dei motivi di reclamo.

A tale rinuncia, di cui questa Corte prende atto, consegue quindi l’estinzione del giudizio. P.Q.M.

Preso atto della rinuncia al reclamo in epigrafe ai sensi dell’art. 49, comma 6, C.G.S., dichiara estinto il giudizio. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE 

        Patrizio Leozappa 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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