F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 209/CSA pubblicata il 17 Marzo 2022 – A.S. Cannara
Decisione n. 209/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 219/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 219/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S. Cannara, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.51/CS del 16/02/2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.03.2022, il dott. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice Sportivo della LND Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 51/CS del 16.02.2022), in relazione alla gara di Serie D (Girone E) Cannara/Scandicci 1908 SSD del 13.02.2022, terminata con il risultato di 1-2, ha irrogato la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 alla Società “per avere propri sostenitori rivolto reiterate espressioni offensive, triviali e minatorie all'indirizzo della Terna Arbitrale. Inoltre, per la indebita presenza nella zona degli spogliatoi, al termine della gara, di propri tesserati non iscritti in distinta i quali prendevano parte ad un assembramento alimentando uno stato di tensione tra i presenti. Nemmeno l'intervento delle Forze dell'Ordine consentiva di ristabilire la calma consentendo di normalizzare la situazione solo dopo 20 minuti”. La reclamante deduce la violazione degli artt. 12, 28 e 29 C.G.S. e del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione rispetto ai fatti accaduti, tenuto conto, da un lato, della categoria (dilettantistica) di appartenenza della società e, dall’altro, della mancata valutazione di circostanze attenuanti a favore della Società, quali l’impiego di stewards, l’adeguata presenza di forze dell’ordine e il “curriculum disciplinare immacolato” della stessa Società nella presente stagione calcistica.
Con riferimento alla prima condotta sanzionata, deduce che alla Società sarebbe stata addebitata una responsabilità per i cori dei propri sostenitori e, però, lamenta che gli spettatori erano complessivamente in numero di 29 e che non ricorrerebbe l’ipotesi considerata dalla giurisprudenza sportiva secondo cui sarebbe necessario che i cori debbono potere essere uditi e quindi percepiti in parte preponderante dello stadio; circostanza, a suo avviso, non ricorrente nel caso in esame, dal momento che i cori sarebbero stati percepiti soltanto dall’assistente n. 2 e non dall’arbitro e dall’altro assistente, che infatti nulla avrebbero refertato in proposito.
Quanto alla seconda condotta sanzionata, la reclamante sostiene che la refertazione dell’arbitro sarebbe generica in quanto non individuerebbe le singole posizioni e le responsabilità personali di ciascun tesserato delle due società, né quali effettive conseguenze avrebbe comportato il loro comportamento al di là di una generica situazione di tensione.
La società conclude chiedendo a questa Corte “una drastica riduzione dell’ammenda”. Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 03/03/2022 nessuno è comparso per la reclamante.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
Il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società con l’ammenda di € 2.000,00, adducendo una duplice motivazione:
a) per avere i propri sostenitori “rivolto reiterate espressioni offensive, triviali e minatorie all'indirizzo della Terna Arbitrale;
b) “per la indebita presenza nella zona degli spogliatoi, al termine della gara, di propri tesserati non iscritti in distinta i quali prendevano parte ad un assembramento alimentando uno stato di tensione tra i presenti”.
Orbene, occorre prendere le mosse dalle risultanze del rapporto di gara.
Quanto alla prima motivazione, l’Assistente n. 2 ha refertato quanto segue: “Dal 20’ del 1 tempo, e fino alla conclusione della gara, i tifosi della società ospitante CANNARA rivolgevano periodicamente nei mie confronti e nei confronti dei due colleghi della terna frasi offensive e minatorie …” (dettagliatamente riportate nel rapporto). A questi, a partire dal 43’ del 1 tempo si aggiungevano cori di discriminazione territoriale nei miei confronti …” (anche questi indicati nel rapporto).
Ciò rilevato, l’art. 6 C.G.S., dopo aver precisato che le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei “propri sostenitori”, al comma 4 dispone che “… Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. … In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m)”.
L’art. 25, comma 3, C.G.S., stabilisce inoltre che “… Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.
Dunque, correttamente il Giudice sportivo ha sanzionato la società irrogando l’ammenda in misura superiore al minimo edittale di Euro 1.000,00 tenuto conto della procrastinazione di detti cori, offensivi e minacciosi nei confronti della terna arbitrale e, altresì, discriminatori nei confronti dell’Assistente n. 2, per buona parte della gara.
Quanto alle invocate attenuanti, si rileva che l’esiguo numero di spettatori presenti (in totale in numero di 29), diversamente da quanto ritenuto dalla reclamante, depone a sfavore della Società sotto diversi profili.
Sotto un primo profilo la condizione richiesta dalla giurisprudenza sportiva ai fini della punibilità dei cori, la quale richiede essi siano percepiti in settori preponderanti dello stadio, è chiaramente riferita alle ipotesi di stadi di notevoli dimensioni ed affollati, ove normalmente il forte rumore di fondo disperde e non rende percepibili i cori provenienti da settori distanti tra loro; ma non pare invocabile, secondo buon senso, al caso in esame, in cui l’impianto sportivo era presidiato da un numero assai esiguo di spettatori, i quali, peraltro, sono gli stessi che hanno posto in essere i cori.
Sotto altro profilo, l’esiguo numero di spettatori presenti depone anche nel senso della manifesta inadeguatezza del servizio di stewarding predisposto dalla Società, atteso che con tutta evidenza esso non ha provveduto o contribuito ad identificare, tra lo sparuto numero di spettatori, i propri sostenitori responsabili delle violazioni (attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lettera c, C.G.S.) o a fare cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione (attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lettera d), che infatti si sono protratti indisturbati per più di tre quarti dell’intera gara.
Quanto alla seconda condotta sanzionata, l’arbitro ha refertato che al termine della gara si creava una forte tensione tra calciatori e dirigenti delle due squadre, la quale “veniva ulteriormente acuita dalla presenza, al termine della gara, di alcuni tesserati non iscritti in distinta ma riconducibili alle due squadre. Queste persone entrate nella zona spogliatoio senza l’autorizzazione del sottoscritto, contribuivano a rendere il clima più teso e confuso. Neanche l’intervento dei Carabinieri riusciva a far tornare la calma e a placare la situazione, che ritornava normale soltanto dopo circa 20 minuti dal termine della gara”.
L’art. 25, comma 6, C.G.S., stabilisce che “le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. [...] Per tali violazioni si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al comma 1.”
Quanto alla contestata genericità del rapporto arbitrale e alla mancata rilevazione di singole e personali condotte censurabili, il referto di gara dà atto di un animoso confronto tra tesserati delle due società che è durato oltre 20 minuti e che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri per essere placato. Di tali fatti risponde indubbiamente la Società a mente delle disposizioni sopra citate, potendo semmai rilevare la individuazione di singole condotte soltanto al fine della concorrente responsabilità dei rispettivi autori, ma certamente non per escludere quella della società.
In definitiva, ritiene la Corte che la sanzione dell’ammenda di Euro 2.000,00 complessivamente comminata dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante sia congrua e proporzionata rispetto alle condotte tenute rispettivamente dai propri sostenitori e dai propri tesserati.
Per tutto quanto precede la domanda di riduzione (generica) dell’ammenda non può essere accolta e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società A.S. Cannara deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce