C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 16/10/2019 – Delibera – Nr. 4 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA Avverso squalifica per 10 giornate di gara inflitta al calciatore Francesco Prada Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 13 del 02/10/2019 Gara: Unione Calcio Casalese / Juventus Club Parma del 29/09/2019

Nr. 4 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA

Avverso squalifica per 10 giornate di gara inflitta al calciatore Francesco Prada Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 13 del 02/10/2019 Gara: Unione Calcio Casalese / Juventus Club Parma del 29/09/2019

 

La Società Juventus Club Parma ha impugnato il sopra menzionato provvedimento disciplinare depositando il relativo ricorso entro il termine di due giorni dalla sua pubblicazione per cui questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale propende per ritenerlo proceduralmente ammissibile anche se non è stato preceduto dal relativo preannuncio, come stabilito dalle vigente disposizioni contenute nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito la reclamante sostiene che dai racconti ad essa pervenuti da parte dei dirigenti, del tecnico, del calciatore Prada e da parte dello stesso calciatore avversario vittima della presunta discriminazione, la frase profferita dal suddetto proprio tesserato Francesco Prada sarebbe stata priva di ogni connotazione discriminate a sfondo razziale e dunque sarebbe stata equivocata dal direttore di gara. Per questo motivo la ricorrente chiede la revisione della squalifica inflitta al calciatore Francesco Prada ritenendola non consona a quanto realmente accaduto. La società reclamante, che aveva chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si richiama alle argomentazioni addotte nel proposto reclamo, deposita agli atti del procedimento due dichiarazioni rilasciate dall’allenatore della Casalese e dal calciatore della medesima società al quale era stata indirizzata la frase che ha dato adito alla squalifica, dichiarazioni entrambe che negano il contenuto discriminatorio e insultante della frase stessa, sottolinea infine che il calciatore Prada è un ragazzo educato che ha sempre giocato in squadre dove militavano anche calciatori di colore nei confronti dei quali mai ha dimostrato alcun tipo di avversione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello ha sentito per telefono l’arbitro della gara il quale ha confermato per intero quanto riportato a referto precisando di essere stato ad una distanza di circa quattro metri dal portiere dello Juventus Club Parma e di averlo distintamente sentito pronunciare, nell’atto di procedere alla rimessa in gioco del pallone, una frase insultante nei confronti di un avversario per motivi del colore della pelle di quest’ultimo. Questa Corte ritiene pertanto che il Giudice sportivo di Parma abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali e giustamente considerato la frase indirizzata dal giovane calciatore Francesco Prada a un avversario di colore, come comportamento discriminatorio rientrante nella fattispecie prevista dall’articolo 28 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva e dallo stesso punita con la sanzione minima della squalifica per dieci giornate di gara. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S.D. JUVENTUS CLUB PARMA e conferma nella sua interezza la delibera assunta dal Giudice Sportivo di Parma. Dispone l’addebito della tassa reclamo a carico della Società Juventus Club Parma.

 

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