C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 30/10/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 5 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD LIBERTAS ARGILE VIGOR PIEVE Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Antoine Haba Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 16 del 24.10.2019 Gara: Libertas Argile V.P. / Vis San Prospero del 20.10.2019
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Nr. 5 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD LIBERTAS ARGILE VIGOR PIEVE
Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Antoine Haba Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 16 del 24.10.2019 Gara: Libertas Argile V.P. / Vis San Prospero del 20.10.2019
La Società A.S.D. Libertas Argile Vigor Pieve ha ritualmente proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare sopra specificato chiedendone una riduzione e sostenendo che a fine gara il proprio calciatore avrebbe reagito a un’offesa di natura razziale rivoltagli da un avversario colpendo l’autore di detta ingiuria “con un buffetto in faccia”. Richiamati analoghi spiacevoli episodi nei quali il calciatore Antoine Haba sarebbe stato, anche in precedenti occasioni, oggetto di espressioni discriminatorie, la ricorrente chiede che i fatti nella fattispecie contestati al proprio tesserato siano analizzati nel loro complesso e che le offese da questi ricevute siano considerate come circostanze attenuanti. La società Libertas Argile Vigor Pieve non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che quanto prospettato dalla ricorrente non trova conferma nel rapporto arbitrale dal quale risulta che, a fine gara ma quando le squadre erano ancora sul terreno di gioco, il calciatore numero 9 della Libertas Argile Vigor Pieve, Antoine Haba, è stato espulso poiché colpiva con uno schiaffo un giocatore avversario. In ragione del valore di prova che nell’ambito della disciplina sportiva rivestono i rapporti degli ufficiali di gara, questa Corte non ravvisa ragioni sufficienti per poter dare accogliento al reclamo in parola. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Libertas Argile Vigor Pieve e conferma per intero la squalifica di tre giornate di gara inflitta dal Giudice sportivo di Modena ai danni del calciatore Antoine Haba. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società Libertas Argile Vigor Pieve.
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