C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 30/10/2019 – Delibera – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 Nr. 6 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA VILLAFONTANA Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Marco Caramalli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara contenuta nel C.U. nr. 15 del 16/10/2019 Gara: Ferrara Futsal / Villafontana del 12/10/2019

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

Nr. 6 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA VILLAFONTANA

Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Marco Caramalli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ferrara contenuta nel C.U. nr. 15 del 16/10/2019 Gara: Ferrara Futsal / Villafontana del 12/10/2019

 

La Società Polisportiva Villlafontana ha ritualmente impugnato il sopra menzionato provvedimento disciplinare adducendo due distinti motivi di reclamo. Con il primo motivo la reclamante eccepisce l’errata interpretazione, da parte del Giudice di Ferrara, della frase pronunciata dal proprio calciatore Caramalli all’indirizzo di un avversario precisando che la stessa non sarebbe stata determinata da odio razziale, ma sarebbe stata una “normale seppure colorita e virulenta” espressione provocata dall’atteggiamento aggressivo, falloso e provocatorio tenuto dai componenti della squadra avversaria. Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce la mancata valutazione da parte del Giudice sportivo di prima istanza delle norme di cui agli articoli 13 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC sostenendo che per determinare la durata della squalifica, lo stesso Giudice non avrebbe tenuto conto di una serie di circostanze attenuanti consistite principalmente nel fatto che quella del calciatore Caramalli sarebbe stata una reazione a un comportamento ingiusto degli avversari nonché nel fatto che lo stesso giocatore si sarebbe adoperato, spontaneamente ed efficacemente, per attenuare la portata dell’infrazione commessa recandosi a fine gara negli spogliatoi avversari per chiedere pubblicamente scusa per quanto in precedenza profferito. Per avvalorare tale circostanza la società Villafontana produce una dichiarazione rilasciata dalla compagine avversaria ASD Ferrara Futsal. Per tutti i motivi come sopra riassunti la Polisportiva Villafontana chiede, in via principale, l’annullamento della decisione del Giudice sportivo ovvero, in via subordinata, la riforma della suddetta decisione disciplinare nella misura più favorevole per il proprio tesserato La società reclamante è presente all’odierna riunione in persona di un proprio dirigente che si riporta alle motivazioni addotte nel proposto ricorso e alle conclusioni in esso contenute insistendo sul fatto che il giocatore Caramalli avrebbe sì pronunciato la frase riportata dall’arbitro, ma solo perché esasperato dai falli di gioco subiti e dalle numerose offese rivoltegli dagli avversari. Il dirigente della Villafontana rimarca inoltre come il Caramalli a fine gara abbia rivolto pubbliche scuse a giocatori e dirigenti della compagine avversaria. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che dal referto arbitrale risulta che al 19° minuto del secondo tempo, il calciatore Marco Caramalli è stato espulso dal campo perché dopo aver subito una spinta, insultava dalla panchina un giocatore avversario di origine nordafricana pronunciando all’indirizzo di quest’ultimo una frase ingiuriosa che per senso di decenza non si ritiene di riportare testualmente, ma che non lascia dubbi sulla sua natura discriminatoria per motivi di razza, nazionalità e origine etnica. Per quanto precede questa Corte ritiene che il Giudice sportivo di Ferrara non abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali non avendo considerato, come invece avrebbe dovuto fare, la frase indirizzata dal calciatore Marco Caramalli a un avversario di etnia nordafricana, alla stregua di un comportamento discriminatorio rientrante nella fattispecie prevista dall’articolo 28 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva e dallo stesso punita con la sanzione minima della squalifica per dieci giornate di gara. Ritiene inoltre questa Corte che nel proposto reclamo e nelle dichiarazioni rese in sede di udienza dalla reclamante, vi sia l’ulteriore conferma del comportamento discriminatorio posto in essere dal calciatore Marco Caramalli il quale pertanto, a termini di regolamento, deve essere punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA VILLAFONTANA e, ritenuta l’equivalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Marco Caramalli in dieci giornate effettive di gara ai sensi dell’articolo 28 comma 2 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società Polisportiva Villafontana.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it