C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 06/11/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 9 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD LOKOMOTIV Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Filippo Santini Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 16 del 23/10/2019 Gara: Venturina / Lokomotiv del 20/10/2019

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 9 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD LOKOMOTIV

Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Filippo Santini Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 16 del 23/10/2019 Gara: Venturina / Lokomotiv del 20/10/2019

 

La Società ASD Lokomotiv ha ritualmente impugnato il sopradetto provvedimento disciplinare senza negare la gravità del fallo di gioco commesso dal proprio calciatore, ma contestando sia l’atteggiamento “fortemente offensivo” nei confronti dell’arbitro che il Giudice sportivo ha addebitato al calciatore Santini per motivare la squalifica per 5 giornate, sia la mancanza di una reale volontà da parte dello stesso Filippo Santini di ledere l’incolumità fisica dell’avversario il quale, infatti, non ha lamentato alcun danno e ha potuto riprendere regolarmente il gioco. Sottolineando come quanto accaduto tra il Santini e il calciatore della compagnie avversaria sia rimasto un fatto circoscritto e totalmente privo di conseguenze sul regolare svolgimento dell’incontro, la reclamante chiede che la condotta del proprio calciatore sia rivalutata e considerata alla stregua di un comportamento antisportivo come tale meritevole di una sanzione disciplinare meno grave di quella disposta dal Giudice sportivo. La società Lokomotiv è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta integralmente alle argomentazioni addotte nel proposto reclamo ed insiste affinché a seguito di una rivalutazione degli atti ufficiali, sia deliberata una congrua riduzione della squalifica del proprio tesserato. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che in effetti da quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto, non si ravvisa il comportamento fortemente offensivo nei confronti dell’ufficiale di gara che nella motivazione della propria delibera il Giudice sportivo ha invece ritenuto di addebitare al calciatore Filippo Santini della società Lokomotiv. Ad avviso di questa Corte alle diverse azioni compiute dal suddetto calciatore che a gioco fermo cercava di sollevare un avversario che era a terra, gli intimava di alzarsi, continuava a strattonarlo, lo “ributtava a terra violentemente”, si rivolgeva all’arbitro gridandogli “toglimi fuori” e all’atto di uscire dal campo scalciava il cancello d’ingresso, va riconosciuto il vincolo della continuazione per cui le suddette azioni integrano, a ben vedere, un unico comportamento antisportivo peraltro non connotato da particolare violenza ai danni di avversari oltre che privo di una reale natura offensiva nei confronti dell’ufficiale di gara. Per quanto precede il ricorso della società Lokomotiv appare fondato e il comportamento del calciatore Santini, pur gravemente antisportivo, risulta meritevole di una sanzione meno afflittiva rispetto a quella deliberata in prima istanza. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il reclamo proposto dalla Società A.S.D. LOKOMOTIV e riduce la squalifica del calciatore Filippo Santini a tre giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

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