C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 06/11/2019 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17 NR. 10 – RECLAMO PRPOSTO DALLA SOCIETA’ ASAR 1972 A.S.D. Avverso ammenda di € 150,00 per comportamento antisportivo dei propri dirigenti Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 16 del 24/10/2019 Gara: Riccione Calcio / Asar del 5/10/2019
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17
NR. 10 – RECLAMO PRPOSTO DALLA SOCIETA’ ASAR 1972 A.S.D.
Avverso ammenda di € 150,00 per comportamento antisportivo dei propri dirigenti Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Rimini contenuta nel C.U. nr. 16 del 24/10/2019 Gara: Riccione Calcio / Asar del 5/10/2019
La Società ASAR 1972 A.S.D. ha ritualmente impugnato il sopra menzionato provvedimento disciplinare di natura economica ammettendo che il ritardo con il quale è iniziata la gara è dipeso dalla temporanea mancanza di un cartellino di un proprio tesserato, cartellino che la reclamante afferma di aver poi reperito in brevissimo tempo, e dal fatto che prima dell’inizio della gara l’arbitro avrebbe prospettato la necessità di un cambio della divisa di gioco per evitare che si creasse confusione con la sua casacca. Sostiene la società ASAR che anche quest’ultimo impedimento sarebbe stato superato da un’autonoma decisione dell’arbitro che avrebbe indossato una maglia di diverso colore nonostante essa società fosse riuscita a reperire una nuova muta di divise da gioco sempre nell’arco di un tempo brevissimo. Per quanto dedotto la società ricorrente nega che vi sia stato un comportamento antisportivo da parte dei propri dirigenti tale da giustificare l’ammenda disposta dal Giudice sportivo. La società reclamante non è presente all’odierna riunione. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che dal referto arbitrale e dal relativo supplemento redatto dallo stesso ufficiale di gara risulta che effettivamente la partita ha preso il via con 20 minuti di ritardo poiché un calciatore della compagine dell’ASAR era privo del documento d’identità e poiché le maglie dei portieri potevano confondersi con quelle della squadra avversaria. Atteso che ad entrambe le suddette problematiche è stato trovato un rimedio in tempi ragionevoli e in ogni caso all’interno dei termini temporali previsti dal vigente regolamento, questa Corte ritiene che nella fattispecie in esame non sia ravvisabile un comportamento antisportivo da parte dei dirigenti della società ASAR ai quali può essere ascritta solo una condotta scarsamente diligente che tuttavia non giustifica, anche in funzione del contesto di calcio giovanile in cui ci trova, una sanzione di natura economica come quella disposta dal Giudice di prima istanza. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in accoglimento del reclamo proposto dalla Società ASAR 1972 A.S.D. annulla l’ammenda di € 150,00 che viene commutata in semplice ammonizione. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto
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