C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 06/11/2019 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 INTERPROVINCIALI Nr. 11 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. STELLA AZZURRA ZOLINO Avverso squalifica per 12 giornate di gara inflitta al calciatore Abdeljalil El Bouhali, squalifica per 7 giornate di gara inflitta al calciatore Nizar Masoudi, inibizione fino al 24.02.2021 inflitta al dirigente Faouzi Hammamia. Delibere del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenute nel C.U. nr. 16 del 24/10/2019 Gara: Castelnuovo / Stella Azzurra del 20/10/2019

 

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 INTERPROVINCIALI

Nr. 11 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. STELLA AZZURRA ZOLINO

Avverso squalifica per 12 giornate di gara inflitta al calciatore Abdeljalil El Bouhali, squalifica per 7 giornate di gara inflitta al calciatore Nizar Masoudi, inibizione fino al 24.02.2021 inflitta al dirigente Faouzi Hammamia. Delibere del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenute nel C.U. nr. 16 del 24/10/2019 Gara: Castelnuovo / Stella Azzurra del 20/10/2019

 

La Società AC Stella Azzurra Zolino ha proposto reclamo nei confronti dei suddetti provvedimenti disciplinari mettendo preliminarmente in rilievo l’andamento regolare della gara nonché la condotta sostanzialmente corretta mantenuta da entrambe le contendenti con la sola eccezione del fine partita e dell’uscita dal campo delle squadre, fase che sarebbe stata caratterizzata da alcune intemperanze verbali fra i calciatori che però non sarebbero sfociate in comportamenti discriminatori di cui all’articolo 28 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. A riguardo del comportamento tenuto dai propri calciatori El Bouhali e Masoudi, la ricorrente ammette che gli stessi hanno avuto degli scontri verbali con avversari, ma che non li avrebbero colpiti con calci, pugni o sputi e che nemmeno li avrebbero apostrofati con frasi discriminatorie per motivi di etnia. A proposito invece della condotta del proprio dirigente Hammamia, la società reclamante riconosce che lo stesso a fine gara avrebbe avuto “una pulsione d’ira” non indirizzata però nei confronti dell’arbitro, bensì diretta ad una persona che avrebbe fatto indebitamente ingresso sul terreno di gioco dichiarando di essere un osservatore arbitrale. A tale persona, che secondo la ricorrente sarebbe stato un familiare dell’arbitro, la stessa società Stella Azzurra Zolino addebita la responsabilità delle tensioni createsi a fine partita, negando peraltro che allo stesso ufficiale di gara siano state rivolte, da parte del dirigente Sig. Faouzi Hammamia, offese di stampo razziale, minacce di morte e atti di violenza fisica. A sostegno della versione come sopra riassunta, la reclamante chiede che sia disposta la testimonianza di due testi che indica nelle persone di un tesserato e di un collaboratore al servizio della società. In ragione di quanto precede la società ricorrente chiede una generale revisione delle sanzioni irrogate dal Giudice sportivo in quanto non corrispondenti ai fatti realmente accaduti. La società reclamante che aveva chiesto di essere sentita è presente all’odierna riunione rappresentata da un dirigente munito di valida delega che deposita agli atti del procedimento. Il dirigente della ricorrente si riporta alle motivazioni addotte con il proposto ricorso e ribadisce che nulla di quanto scritto nel rapporto dell’arbitro sarebbe successo e sottolinea ulteriormente come la causa scatenante del parapiglia sia stata l’indebita presenza sul terreno di gioco di una persona estranea alla gara che si sarebbe qualificato come osservatore arbitrale e che invece la reclamante stessa ha scoperto essere il padre dell’arbitro. Il dirigente della Stella Azzurra insiste pertanto perché sia fatta una profonda revisione di tutti i provvedimenti disciplinari presi nei confronti dei propri tesserati che ritiene ingiusti e ingiustificati perché frutto della mancanza di serenità dimostrata dall’arbitro dell’incontro. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito la necessità di chiedere chiarimenti all’arbitro della gara il quale, sentito telefonicamente, ha ritenuto di dover confermare per intero e senza alcuna modifica il proprio rapporto e il relativo supplemento ribadendo che tutto quanto egli ha scritto corrisponde a verità e precisando, testualmente, di non essersi accorto della presenza all’interno del campo per destinazione di persone estranee e comunque di non aver lui chiesto l’intervento di osservatori arbitrali o altre persone affinché gli prestassero assistenza nell’atto di uscire dal terreno di gioco. In via preliminare ed ai sensi del combinato disposto dagli articoli 57 e 60 comma 1 del CGS, la Corte dispone di non ammettere le prove testimoniali richieste dalla società reclamante non rilevandone la necessità in ragione della completezza e chiarezza acquisita, anche in considerazione delle precisazioni successivamente fornite dall’arbitro, dagli atti ufficiali che, a norma dell’articolo 61 comma 1 del CGS, fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Orbene dagli atti ufficiali di gara risulta in modo che a termini di regolamento deve intendersi come inequivocabile, che a fine gara il giovane calciatore della Stella Azzurra Nizar Masoudi colpiva un avversario con due pugni alla schiena e con sputi sul braccio destro, lo insultava e lo minacciava pesantemente dopodiché rivolgeva all’arbitro una frase offensiva. Risulta altresì che nel medesimo frangente l’altrettanto giovane calciatore Abdeljalil El Bouhali strattonava un avversario, lo colpiva con un calcio alla gamba destra e gli rivolgeva una frase minacciosa contenente espressioni discriminatorie per motivi di nazionalità e origini etniche. Quanto al dirigente Faouzi Hammamia sempre dagli atti ufficiali risulta che, a fine gara, egli ha dato una spallata sulla schiena dell’arbitro facendolo barcollare e provocandogli un leggero dolore, ha nuovamente avvicinato l’ufficiale di gara strattonandolo per un braccio e rivolgendogli una frase gravemente minacciosa e di natura discriminatoria per motivi di nazionalità e origini etniche. Espressione minacciosa e discriminatoria che lo stesso dirigente ha ripetuto all’indirizzo dell’arbitro al momento del ritiro dei documenti.

In considerazione delle condotte come sopra riportate e ascritte dall’arbitro ai rispettivi responsabili, nonché in ragione dei ricordati principi normativi fissati dall’ordinamento sportivo, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale altro non può fare che ritenere condivisibile l’interpretazione degli atti ufficiali fatta dal Giudice sportivo e le relative sanzioni disciplinari dallo stesso disposte a carico dei due giovani calciatori e del dirigente della Stella Azzurra Zolino il cui ricorso non può pertanto trovare accoglimento. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società AC STELLA AZZURRA ZOLINO, lo rigetta confermando integralmente le sanzioni disciplinari disposte dal Giudice sportivo di Modena. Dispone l’addebito alla tassa reclamo non versata a carico della società Stella Azzurra Zolino

 

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