C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 13/11/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 13 RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD TRE BORGATE Avverso squalifica fino al 31 marzo 2020 inflitta all’allenatore Roberto Mazzoni Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 17 del 30/10/2019 Gara: Tre Borgate / Ozzano Claterna del 30/10/2019
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Nr. 13 RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD TRE BORGATE
Avverso squalifica fino al 31 marzo 2020 inflitta all’allenatore Roberto Mazzoni Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 17 del 30/10/2019 Gara: Tre Borgate / Ozzano Claterna del 30/10/2019
La Società ASD Tre Borgate ha ritualmente impugnato il sopradetto provvedimento disciplinare sostenendo che i fatti riportati dal Giudice sportivo per motivare il provvedimento disciplinare assunto ai danni del tecnico Sig. Roberto Mazzoni, non corrisponderebbero a verità. Al riguardo la ricorrente ammette che il proprio allenatore ha protestato per la mancata concessione di un rigore e ha offeso l’arbitro, ma sostiene che sarebbe stato lo stesso ufficiale di gara ad avvicinarsi al Mazzoni e a mettersi faccia a faccia con questi. Secondo la società reclamante il tecnico Sig. Roberto Mazzoni non avrebbe mai alzato le mani per sferrare colpi all’Arbitro il quale invece, sempre a dire della società Tre Borgate, avrebbe mantenuto un comportamento inadeguato al contesto, provocatorio nei confronti del proprio tesserato oltre che irrispettoso e a tratti pure offensivo nei confronti di giocatori, tecnici e dirigenti di entrambe le squadre. La società Tre Borgate chiede che tutte le situazioni in precedenza prospettate siano considerate come circostanze attenuanti del comportamento non regolamentate del proprio tecnico. La società reclamante è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta al ricorso presentato e alle conclusioni in esso precisate. In sede di dibattimento insiste poi nell’affermare che il proprio tecnico Mazzoni si sarebbe limitato a protestare per la mancata concessione di un calcio di rigore, dopo di ché sarebbe stato provocato dall’arbitro senza commettere quanto dallo stesso ufficiale di gara gli è stato invece ascritto. Il Presidente della reclamante, ponendo ulteriormente l’accento sulla condotta altezzosa e non rispettosa che avrebbe tenuto l’arbitro per tutta la durata della partita, così come nel dopo partita e non solo nei confronti dell’allenatore Mazzoni, ma anche verso i componenti di entrambe le compagini contendenti, precisa che lo scopo principale del proposto reclamo è quello di denunciare pubblicamente il comportamento sportivamente inaccettabile del direttore di gara. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla società Tre Borgate nel proposto ricorso non trova conferma nel referto redatto dall’arbitro che, occorre ribadire, costituisce piena prova sui fatti accaduti e sul comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare. Ad avviso di questa Corte il Giudice sportivo di prima istanza ha valutato correttamente le risultanze degli atti ufficiali e, tenuto conto della condotta gravemente antisportiva attribuita dall’arbitro al tecnico della società Tre Borgate e in considerazione del fatto che dal rapporto arbitrale non emergono reali circostanze attenuanti a favore dello stesso allenatore, ha determinato in misura condivisibile la durata della relativa squalifica. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna respinge il reclamo proposto dalla Società A.S.D. TRE BORGATE e conferma la squalifica dell’allenatore Sig. Roberto Mazzoni fino al 31 marzo 2020. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società TRE BORGATE
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