C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 13/11/2019 – Delibera – NR. 14 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COLLAGNA Avverso decisione di ripetizione della gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 15 del 16/10/2019 Gara: Collagna / Borzanese del 13/10/2019

NR. 14 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COLLAGNA

Avverso decisione di ripetizione della gara Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 15 del 16/10/2019 Gara: Collagna / Borzanese del 13/10/2019

 

La Società A.S.D. Collagna ha preannunciato un ricorso avverso la sopra menzionata decisione del Giudice Sportivo senza però depositare i relativi motivi entro i termini perentori stabiliti a pena d’irricevibilità. Atteso che l’articolo 48 comma 2 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva ribadisce il principio per cui i reclami anche se soltanto preannunciati sono gravati dal prescritto contributo. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna dichiara irricevibile il preannuncio di reclamo della società Collagna e dispone a carico della stessa l’addebito della relativa tassa non versata in precedenza.

 

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