C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 20/11/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 15 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD RUMAGNA Avverso squalifica per sei giornate di gara inflitta al calciatore Nicholas Viroli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì contenuta nel C.U. nr. 18 del 06.11.2019 Gara: Junior Gambettola / Rumagna del 03.11.2019

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 15 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD RUMAGNA

Avverso squalifica per sei giornate di gara inflitta al calciatore Nicholas Viroli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì contenuta nel C.U. nr. 18 del 06.11.2019 Gara: Junior Gambettola / Rumagna del 03.11.2019

 

La Società A.S.D. Rumagna ha ritualmente proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare sopra specificato che considera sproporzionato in relazione a quanto effettivamente accaduto. Al riguardo la società reclamante sostiene che, in una fase della gara particolarmente concitata e combattuta, il proprio calciatore Viroli, alla notifica dell’espulsione, non avrebbe spinto l’arbitro né con le braccia, né tano meno con il corpo. Nega anche che il Viroli abbia in tale frangente profferito nei confronti dell’ufficiale di gara la frase gravemente minacciosa che lo stesso arbitro gli addebita. Precisa che il suddetto calciatore sarebbe uscito dal terreno di gioco autonomamente e in modo del tutto normale senza bisogno dell’intervento di compagni di squadra e dirigenti. Citando infine un precedente episodio nel quale un proprio tesserato avrebbe subito un provvedimento disciplinare meno severo di quello ora impugnato per un fatto analogo avvenuto durante una gara diretta del medesimo arbitro dell’incontro in questione, la società ricorrente chiede che la squalifica inflitta al calciatore Nicholas Viroli sia ridotta. La società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminato il referto arbitrale della gara in oggetto, questa corte sportiva d’appello federale sulla base del referto arbitrale e sulla basa delle motivazione del provvedimento oggi impugnato ritiene di non dover accogliere il reclamo; la sanzione va confermata sia nelle motivazioni che nella quantificazione della stessa come stabilito dal Giudice di primo grado. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Rumagna e conferma integralmente la squalifica per sei giornate di gara inflitta dal Giudice Sportivo di Forlì ai danni del calciatore Nicholas Viroli. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società A.S.D. Rumagna

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