C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 04/12/2019 – Delibera – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Nr. 17 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD LIBERTAS ARGILE V.P. Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Andrea Gnudi Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 21 del 27.11.2019 Gara: Libertas Argile / Corticella del 23.11.2019
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Nr. 17 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD LIBERTAS ARGILE V.P. Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Andrea Gnudi Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 21 del 27.11.2019 Gara: Libertas Argile / Corticella del 23.11.2019
La Società A.S.D. Libertas Argile Vigor Pieve ha ritualmente proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare sopra specificato che considera ingiusto ed estremamente severo in relazione a quanto effettivamente accaduto. Al riguardo la società reclamante precisa che, contrariamente a quanto riportato nella motivazione dell’impugnata decisione, al momento del parapiglia il calciatore Gnudi non era in panchina bensì partecipava attivamente alla gara essendo entrato sul terreno di gioco al 40° minuto del secondo tempo in sostituzione di un proprio compagno di squadra. Inoltre, secondo la reclamante, il proprio tesserato Andrea Gnudi sarebbe stato a più riprese provocato dai componenti della panchina della squadra avversaria e sarebbe poi intervenuto per proteggere un proprio dirigente, vittima anch’egli d’insulti da parte degli avversari, dando unicamente una manata in faccia a un calciatore del Corticella. Non capacitandosi del fatto che l’arbitro non abbia riportato a referto anche i comportamenti gravemente antisportivi degli avversari, la società Libertas Argile Vigor Pieve chiede che la squalifica del proprio calciatore sia ridotta a una sola giornata di gara. La società reclamante è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si riporta alle argomentazioni addotte nel proposto reclamo e alle conclusioni in esso precisate. In sede di audizione il Presidente della Libertas Argile Vigor Pieve insiste nel rimarcare che l’aggressività che l’allenatore della compagine avversaria richiedeva ai propri calciatori, sarebbe stata all’origine del parapiglia accaduto a fine gara e ribadisce che il calciatore Gnudi non avrebbe commesso quanto gli ha attribuito il giudice di gara, il quale nell’occasione avrebbe avuto una visione solo parziale di quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco. Chiede pertanto che sia deliberata una congrua riduzione della squalifica inflitta dal Giudice di primo grado. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali della gara in parola, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che dal rapporto dell’arbitro risulta effettivamente che al 47° minuto del secondo tempo, il calciatore Andrea Gnudi stava partecipando attivamente all’incontro essendo subentrato a un proprio compagno al 40° minuto del secondo tempo. Sempre dal referto arbitrale risulta che al minuto 47 della seconda frazione di gara, quando il gioco era momentaneamente fermo, il calciatore Gnudi si dirigeva verso l’area tecnica della squadra avversaria e colpiva più volte un avversario con calci e pugni in varie parti del corpo. Per tutto quanto precede, ad avviso di questa Corte, il Giudice sportivo ha correttamente determinato l’entità della sanzione disciplinare nel pieno rispetto dell’articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva atteso che il comportamento tenuto dal calciatore Andrea Gnudi, così come descritto dall’arbitro, deve essere qualificato come condotta violenta di particolare gravità ai danni di un calciatore avversario e che nella fattispecie non si ravvisa la sussistenza di circostanze attenuanti tali da giustificare una riduzione dell’impugnata sanzione disciplinare. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Libertas Argile Vigor Pieve e conferma la squalifica per 5 giornate di gara inflitta dal Giudice sportivo del CRER ai danni del calciatore Andrea Gnudi. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società Libertas Argile V.P.
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