C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 11/12/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 18 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. PETRONIAN0 Avverso ammenda di Euro 100,00 a carico della società, inibizione fino al 27/12/2019 inflitta al Dirigente Sig. Mirco Maurizi, squalifica fino al 28/02/2020 inflitta all’allenatore Sergio Massaro, squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Gaetano Curella Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenute nel C.U. nr. 21 del 27.11.2019 Gara: Pioppe Calcio / Petroniano del 24.11.2019

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 18 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. PETRONIAN0

Avverso ammenda di Euro 100,00 a carico della società, inibizione fino al 27/12/2019 inflitta al Dirigente Sig. Mirco Maurizi, squalifica fino al 28/02/2020 inflitta all’allenatore Sergio Massaro, squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Gaetano Curella Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenute nel C.U. nr. 21 del 27.11.2019 Gara: Pioppe Calcio / Petroniano del 24.11.2019

 

La Società G.S. Petroniano ha proposto reclamo avverso tutti i provvedimenti disciplinari sopra specificati che ritiene frutto di “una interpretazione e una verbalizzazione decisamente distorta e palesemente enfatizzata dall’arbitro”. Dopo aver fornito, per tutti gli episodi che hanno dato origine agli impugnati provvedimenti, una versione dei fatti totalmente discordante da quella riportata a referto dall’arbitro della gara, la società reclamante chiede una revisione delle sanzioni e delle squalifiche disposte dal Giudice Sportivo. La società G.S. Petroniano non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che lo stesso è stato sottoscritto dal Presidente del G.S. Petroniano ASD, Sig. Mirco Maurizi, nonostante egli fosse, al momento della firma del ricorso, sottoposto a provvedimento di inibizione temporanea che, a norma dell’articolo 9 comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, comporta il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

Da quanto precede discende che il reclamo in parola, essendo stato firmato da persona non legittimata a rappresentare la società, non può essere preso in esame e deve considerarsi come se non esistesse. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società G.S. PETRONIANO ASD dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna ai danni dei tesserati della suddetta compagine. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società G.S. Petroniano.

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