C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 18/12/2019 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE Nr. 20 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO Avverso perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di Euro 150,00 per aver rinunciato a proseguire la gara, ammenda di Euro 400,00 per le intemperanze dei propri sostenitori, squalifica per 3 giornate di gara inflitta ai calciatori Chiossi Leonardo, Sabour Ayman e Ziviani Daniele. Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenute nel C.U. nr. 21 del 28.11.2019 Gara: Campogalliano / Atletic CDR Mutina del 23.11.2019
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
Nr. 20 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO Avverso perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in classifica, ammenda di Euro 150,00 per aver rinunciato a proseguire la gara, ammenda di Euro 400,00 per le intemperanze dei propri sostenitori, squalifica per 3 giornate di gara inflitta ai calciatori Chiossi Leonardo, Sabour Ayman e Ziviani Daniele. Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenute nel C.U. nr. 21 del 28.11.2019 Gara: Campogalliano / Atletic CDR Mutina del 23.11.2019
La Società Polisportiva Campogalliano ha proposto reclamo avverso tutti i provvedimenti disciplinari sopra riportati senza tuttavia rispettare i termini e le modalità stabilite a pena d’inammissibilità dall’articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva. Rileva infatti questa Corte che la società Campogalliano non ha preannunciato il reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle decisioni che intendeva impugnare, non ha trasmesso il preannuncio di reclamo, come pure le successive motivazioni, alla controparte come invece avrebbe dovuto fare almeno per quanto riguarda l’impugnazione della decisone sulla perdita della gara, non ha inoltre depositato il reclamo, con le relative motivazioni, entro cinque giorni sempre dalla data di pubblicazione delle decisioni contro le quali intendeva reclamare. Ognuna delle illustrate violazioni comporta come conseguenza il fatto che il reclamo non può essere preso in esame. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO dichiarandolo totalmente inammissibile e conferma integralmente tutti gli impugnati provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena ai danni della suddetta società e dei suoi tesserati Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società Polisportiva Campogalliano.
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