C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 18/12/2019 – Delibera – COPPA EMILIA ROMAGNA 1^ CATEGORIA Nr. 19 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.C.S. GRANATA Avverso inibizione fino al 15/02/2020 inflitta al Dirigente Sig. Marco Agrusti Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 21 del 27.11.2019 Gara: Stella / Granata del 20.11.2019

COPPA EMILIA ROMAGNA 1^ CATEGORIA

Nr. 19 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ C.C.S. GRANATA Avverso inibizione fino al 15/02/2020 inflitta al Dirigente Sig. Marco Agrusti Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 21 del 27.11.2019 Gara: Stella / Granata del 20.11.2019

 

La Società C.C.S. GRANATA ha ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare sopra meglio specificato assunto ai danni del proprio dirigente Sig. Marco Agrusti, provvedimento che considera troppo severo atteso che in nessuna circostanza ci sarebbe stato un contatto fisico tra il suddetto dirigente e l’arbitro così come nessuna minaccia sarebbe stata rivolta all’ufficiale di gara. La ricorrente ammette solamente che il sig. Agrusti, che nell’occasione fungeva da dirigente accompagnatore, a fine partita si è avvicinato all’arbitro protestando per la direzione di gara e invitandolo a vergognarsi per certe decisioni in precedenza prese. Per le motivazioni come sopra riassunte, la società ricorrente chiede una congrua riduzione del periodo d’inibizione. La società Granata non ha chiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione.

Letto il reclamo questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali dai quali risulta che al termine dell’incontro il dirigente accompagnatore della società Granata, sig. Marco Agrusti, si è avvicinato all’ufficiale di gara con fare intimidatorio e, venendogli a contatto con il busto, l’ha costretto a indietreggiare e gli ha rivolto ripetute frasi irriguardose e inequivocabilmente minacciose. Considerato il principio fissato dall’articolo 61 comma 1 del CGS in forza del quale i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a giudizio di questa Corte non sussistono i presupposti per poter accogliere, anche solo parzialmente, il reclamo della società GRANATA. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo proposto dalla Società C.C.S. GRANATA e conferma integralmente il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo del CRER danni del dirigente MARCO AGRUSTI. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società CCS Granata.

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