C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 26bis del 10/01/2020 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE Nr. 22 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TROPICAL CORIANO Avverso squalifica fino al 18/03/2020 inflitta al calciatore Davide LISI Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 24 del 18.12.2019 Gara: Tropical Coriano / San Marino Accademy del 14.12.2019

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

Nr. 22 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TROPICAL CORIANO

Avverso squalifica fino al 18/03/2020 inflitta al calciatore Davide LISI Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 24 del 18.12.2019 Gara: Tropical Coriano / San Marino Accademy del 14.12.2019

 

La Società ASD Tropical Coriano ha ritualmente impugnato il sopra riportato provvedimento disciplinare sostenendo che il proprio giocatore Davide Lisi, dopo ad essere stato giustamente espulso per un “brutto fallo” ai danni di un avversario, avrebbe accettato di buon grado la decisione dell’arbitro e senza alcun tipo di reazione sarebbe uscito dal terreno di gioco. Nega pertanto la reclamante che il proprio tesserato sia venuto a contatto fisico con l’ufficiale di gara e che lo abbia colpito con uno schiaffo sulla mano facendogli cadere il cartellino. Rileva al riguardo la società Tropical Coriano che nessuno tra i dirigenti, i calciatori e il pubblico presente alla gara avrebbe notato il fatto che all’arbitro fosse caduto il cartellino e che egli si fosse chinato per raccoglierlo. Prospetta la società ricorrente la possibilità che lo stesso ufficiale di gara sia stato tratto in inganno dalla confusione che si era creata attorno a lui a seguito del provvedimento di espulsione che aveva decretato. La Società Tropical Coriano chiede che venga sentito il proprio dirigente Mario Mini come testimone oculare dei fatti accaduti e, per i motivi come sopra riassunti, richiede una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. La Società reclamante, che aveva chiesto di essere sentita è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si richiama alle motivazioni del proposto reclamo e alle conclusioni con esso prese. Viene quindi ascoltato il dirigente del Tropical Sig. Mario Mini il quale conferma di non aver in nessun momento visto il calciatore Lisi nell’atto di colpire la mano dell’arbitro con uno schiaffo. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e considerate le dichiarazioni fatte in sede dibattimentale, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito l’arbitro della gara il quale ha precisato per telefono che all’atto dell’espulsione il calciatore del Tropical Davide Lisi gli si è avvicinato a stretto contatto, ha cominciato a sbracciare in maniera scomposta protestando contro una decisone che riteneva ingiusta finendo per colpirlo accidentalmente e quindi in maniera non volontaria, proprio sulla mano con la quale stava tenendo il cartellino rosso che pertanto cadeva a terra. Sulla scorta delle precisazioni fornite dall’ufficiale di gara che consentono di ricollocare il gesto del calciatore Davide Lisi nell’ambito dell’involontarietà, questa Corte ritiene che il proposto reclamo sia meritevole di accoglimento e che la sanzione disciplinare inflitta dal giudice di primo grado possa essere congruamente ridotta. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Tropical Coriano riduce la squalifica del calciatore Davide Lisi fino a tutto il 2 Febbraio 2020. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo essendo stato il ricorso accolto.

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