C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 22/01/2020 – Delibera – Nr. 26 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA G.S.D. GERBIDOSIPA Avverso squalifica fino al 30/06/2020 inflitta al calciatore Francesco Pozzoli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza contenuta nel C.U. nr. 24 del 08.01.2020 Gara: Gerbidosipa / Folgore del 18.12.2019

 

Nr. 26 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA G.S.D. GERBIDOSIPA

Avverso squalifica fino al 30/06/2020 inflitta al calciatore Francesco Pozzoli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza contenuta nel C.U. nr. 24 del 08.01.2020 Gara: Gerbidosipa / Folgore del 18.12.2019

 

La Società Polisportiva G.S.D. Gerbidosipa ha proposto rituale reclamo avverso il sopra riportato provvedimento disciplinare ritenendolo “non consono alla realtà dei fatti” e frutto di una fuorviante interpretazione degli stessi. A dire della reclamante il proprio calciatore Pozzoli, finito a terra dolorante e sanguinante a causa di uno scontro fortuito con un avversario, nel tentativo di pulirsi il volto dal proprio sangue avrebbe colpito involontariamente il vicino arbitro che gli arrivava alle spalle. Prospettando quindi l’assoluta involontarietà del gesto compiuto dal proprio giocatore oltre che lo stato confusionale in cui egli si trovava per il colpo subito, la società Gerbidosipa chiede l’annullamento del provvedimento disciplinare assunto dal Giudice sportivo di Piacenza. La società ricorrente non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte ha sentito per telefono l’arbitro della gara il quale ha confermato per intero quanto riportato nel rapporto di gara e ha precisato che nel mentre si stava avvicinando al calciatore Pozzoli della Gerbidosipa, finito a terra a seguito di uno scontro gioco fortuito con un avversario, giunto a una distanza di un metro circa, lo stesso calciatore si rialzava, si puliva con una mano il sangue che gli fuoriusciva dal naso e glielo schizzava contro colpendolo in faccia e sulla spalla. L’arbitro si dichiara certo della piena intenzionalità del gesto compiuto dal calciatore Pozzoli.

A seguito delle conferme e delle precisazioni fornite dall’ufficiale di gara, questa Corte ritiene non comprovati e quindi privi di fondamento, i motivi addotti dalla società Gerbidosipa con il proposto reclamo che pertanto non merita accoglimento anche in ragione del fatto che le considerazioni esposte dal Giudice sportivo di Piacenza per determinare la durata della squalifica, appaiono ben articolate e sostanzialmente condivisibili. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo della Società Gerbidosipa e conferma la squalifica fino a tutto il 30/06/2020 disposta dal Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza nei confronti del calciatore Francesco Pozzoli. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società Polisportiva G.S.D. Gerbidosipa

 

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