C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 29/01/2020 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 28 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. DOZZESE Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Davide Morcone Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 26 del 15.01.2020 Gara: Rainbow Granarolo / Dozzese del 12.01.2020

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 28 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. DOZZESE

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Davide Morcone Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 26 del 15.01.2020 Gara: Rainbow Granarolo / Dozzese del 12.01.2020

 

La Società A.C. Dozzese ha presentato rituale reclamo avverso il sopracitato provvedimento disciplinare negando che il proprio calciatore Davide Morcone abbia colpito con un calcio un avversario. Sostiene al riguardo la ricorrente che nel rientrare nella propria metà campo, il calciatore Morcone sarebbe passato accanto al numero 2 della compagine del Granarolo Rainbow il quale, senza neppure essere stato sfiorato, si sarebbe lasciato cadere a terra gridando e attirando l’attenzione dell’arbitro che, sempre a dire della reclamante, pur non avendo visto l’episodio, ha decretato l’espulsione del Morcone. Per quanto precede la Dozzese chiede che la decisione del giudice sportivo sia riformata e che la sanzione ai danni del proprio calciatore sia ridotta “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti”. La società ricorrente è presente all’odierna riunione in persona di un proprio Dirigente munito di debita procura, il quale si riporta ai motivi del ricorso ribadendo che nessuno dei presenti ha notato il calcio che il Morcone avrebbe inferto al calciatore del Rainbow Granarolo. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte ha sentito per telefono l’arbitro della gara il quale, nel confermare il proprio rapporto, ha precisato che stava tenendo sotto controllo i due calciatori, Morcone numero 10 della Dozzese e Fiorentini numero 2 del Rainbow Granarolo, in quanto avevano avuto un diverbio e che proprio per detta ragione ha potuto scorgere il calcio che lo stesso Morcone ha inferto all’avversario con il pallone in tutt’altra parte del campo. A seguito delle conferme e delle precisazioni fornite dall’ufficiale di gara, questa Corte ritiene che il proposto ricorso sia privo di fondamento e che non sussistano ragioni per modificare l’impugnata decisione del Giudice sportivo. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il reclamo della Società A.C. DOZZESE e conferma le tre giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo ai danni del calciatore Davide Morcone Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società A.C. Dozzese

 

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