C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 29/01/2020 – Delibera – TORNEO FOSSIL CUP CATEGORIA ALLIEVI Nr. 30 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRICOLORE REGGIANA Avverso squalifica fino al 15/12/2019 inflitta al calciatore Francesco Marsico e avverso squalifica fino al 20/02/2020 inflitta all’allenatore Tiziano Beggi Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenute nel C.U. nr. 21 del 27.11.2019 Gara: Fraore Noceto / Tricolore Reggiana del 20.11.2019

 

TORNEO FOSSIL CUP CATEGORIA ALLIEVI

Nr. 30 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. TRICOLORE REGGIANA

Avverso squalifica fino al 15/12/2019 inflitta al calciatore Francesco Marsico e avverso squalifica fino al 20/02/2020 inflitta all’allenatore Tiziano Beggi Decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenute nel C.U. nr. 21 del 27.11.2019 Gara: Fraore Noceto / Tricolore Reggiana del 20.11.2019

 

La Società A.C.D. TRICOLORE REGGIANA ha proposto reclamo avverso entrambi i provvedimenti disciplinari sopra indicati chiedendone una riduzione poiché ritenuti sproporzionati rispetto a quanto realmente commesso dai propri tesserati. Il proposto reclamo non può però essere esaminato in quanto la società Tricolore Reggiana lo ha presentato senza rispettare i termini e le modalità stabilite a pena d’inammissibilità dall’articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva. Rileva infatti questa Corte che la società ricorrente non ha preannunciato il reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti disciplinari che intendeva impugnare e inoltre lo ha depositato, con le relative motivazioni, abbondantemente oltre il termine di cinque giorni, sempre dalla data di pubblicazione delle decisioni contro le quali intendeva reclamare. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società A.C.D. TRICOLORE REGGIANA dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente l’impugnato provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia nei confronti del calciatore e del tecnico della suddetta società. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società A.C.D. TRICOLORE REGGIANA

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