C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 19/02/2020 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE Nr. 34 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROGETTO MONTAGNA Avverso inibizione fino al 01/06/2020 inflitta all’allenatore Manuele Minelli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 30 del 05.02.2020 Gara: Masone / Progetto Montagna del 01.02.2020

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

Nr. 34 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROGETTO MONTAGNA

Avverso inibizione fino al 01/06/2020 inflitta all’allenatore Manuele Minelli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 30 del 05.02.2020 Gara: Masone / Progetto Montagna del 01.02.2020

 

La Società ASD Progetto Montagna ha proposto reclamo avverso il sopra riportato provvedimento disciplinare ritenendo che in riferimento alle accuse di discriminazione razziale rivolte al proprio allenatore, il fatto non sussisterebbe. Secondo la ricorrente infatti ci sarebbe stato solo un diverbio verbale fra l’allenatore Minelli e i calciatore di colore della squadra avversaria senza che tale diverbio sfociasse in espressioni offensive per motivi di razza. Per suffragare la propria tesi, la società ricorrente allega una dichiarazione scritta della società Masone e una dichiarazione dello stesso tecnico Sig. Manuele Minelli. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova conferma nel rapporto arbitrale nel quale è riportato in modo chiaro ed inequivocabile l’insulto per motivi di razza e origine etnica che il tecnico della squadra juniores dell’Atletico Montagna ha rivolto a un calciatore avversario. Visto pertanto l’articolo 28 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva che per tesserati e/o dirigenti rei di comportanti discriminatori per motivi di razza, colore, nazionalità ed origine etnica, stabilisce come sanzione minima l’inibizione o la squalifica per mesi quattro, considerato inoltre l’articolo 21 comma 1 CGS, secondo il quale la squalifica di calciatori e tecnici deve essere scontata a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione, questa Corte rigetta il proposto reclamo e ridetermina la squalifica, e non l’inibizione, ai danni dell’allenatore Manuele Minelli in stretta conformità con quanto previsto e stabilito nelle sopra ricordate disposizioni del nuovo Codice di Giustizia Sportiva. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Progetto Montagna e infligge al tecnico di detta società, Sig. Manuele Minelli, la squalifica fino a tutto il 5 giugno 2020. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società A.S.D. Progetto Montagna

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