C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 26/02/2020 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 35 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FOLGORE MIRANDOLA Avverso squalifica per dodici giornate di gara inflitta al calciatore Filippo Vecchini Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 31 del 12.02.2020 Gara: Gualtierese / Folgore Mirandola del 09.02.2020

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Nr. 35 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FOLGORE MIRANDOLA

Avverso squalifica per dodici giornate di gara inflitta al calciatore Filippo Vecchini Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia contenuta nel C.U. nr. 31 del 12.02.2020 Gara: Gualtierese / Folgore Mirandola del 09.02.2020

 

La Società ASD Folgore Mirandola reclama contro il sopracitato provvedimento disciplinare ammettendo che il proprio calciatore, Filippo Vecchini, a seguito di un fallo di gioco subito ha avuto una reazione istintiva ed ha colpito con un calcio un avversario, ma negando che la frase offensiva successivamente rivolta dal Vecchini all’indirizzo del calciatore della Gualtierese, avesse natura discriminatoria per motivi di razza e/o di colore della pelle. La ricorrente mette poi in dubbio la circostanza che l’arbitro abbia direttamente e personalmente sentito tale ipotetica frase discriminatoria poiché, nell’immediatezza, non avrebbe preso provvedimenti e avrebbe decretato l’espulsione del giocatore Vecchini solo a seguito delle sollecitazioni e delle doglianze provenienti dalla panchina della Gualtierese. Per le ragioni così riassunte la Società Folgore Mirandola chiede una riduzione della squalifica disposta nei confronti del proprio calciatore. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova conferma nel rapporto arbitrale nel quale è riportato, in modo chiaro ed inequivocabile, l’insulto per motivi di razza e colore della pelle che il calciatore Vecchini della Folgore Mirandola ha indirizzato a un giocatore avversario dopo averlo colpito con calcio mentre il gioco era fermo. Per quanto precede la Corte ritiene che il Giudice Sportivo di Reggio Emilia abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali e abbia altrettanto adeguatamente quantificato la relativa sanzione disciplinare, prima considerando la condotta violenta del calciatore Vecchini e poi conformandosi a quanto disposto dall’articolo 28 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva che per un calciatore che realizza comportamenti discriminatori per motivi di razza, colore, nazionalità ed origine etnica, stabilisce come sanzione minima la squalifica per dieci giornate di gara. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Folgore Mirandola e conferma integralmente l’impugnato provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Emilia nei confronti del calciatore Filippo Vecchini. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società A.S.D Folgore Mirandola.

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