C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 26/02/2020 – Delibera – CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Nr. 37 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA AURORA Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Alagie Mamudou Bah Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena contenuta nel C.U. nr. 31 del 12.02.2020 Gara: Union Sammartinese / Pol. Aurora del 08.02.2020

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Nr. 37 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA AURORA

Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Alagie Mamudou Bah Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena contenuta nel C.U. nr. 31 del 12.02.2020 Gara: Union Sammartinese / Pol. Aurora del 08.02.2020

 

La Società Polisportiva Aurora propone rituale reclamo avverso il sopra riportato provvedimento disciplinare ritenendolo di entità ingiustificata rispetto al reale comportamento posto in essere dal proprio calciatore Alagie Bah. Secondo la ricorrente quest’ultimo giocatore avrebbe semplicemente reagito a un comportamento antisportivo di un avversario che tratteneva indebitamente il pallone, tentando di recuperarlo per poter riprendere il gioco il più presto possibile. Nel compiere tale azione il calciatore Bah sarebbe inevitabilmente venuto a contatto fisico con l’avversario, senza tuttavia prenderlo per il collo, ma semplicemente strappandogli con forza il pallone dalle mani. Per suffragare la propria versione dei fatti la ricorrente indica una serie di testimoni oculari, dei quali fornisce generalità e relativi documenti d’identità, per poi concludere chiedendo una riduzione della squalifica. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha sentito l’arbitro della gara per telefono il quale ha confermato il proprio rapporto riferendo di aver visto il calciatore Alagie Bah dell’Aurora prendere per il collo un avversario. L’arbitro tuttavia non ha saputo precisare il motivo del gesto compiuto dal suddetto calciatore chiarendo che si è trattato di un’azione repentina e priva, almeno in apparenza, di particolari conseguenze lesive. In considerazione di quanto sostenuto dalla ricorrente e sulla scorta delle precisazioni fornite dall’arbitro, questa Corte ritiene che il comportamento realizzato dal calciatore Alagie Bah della Polisportiva Aurora non possa essere qualificato come una vera e propria condotta violenta ai danni di un avversario, ma più correttamente come una condotta antisportiva e non regolamentare meritevole, in quanto tale, di un provvedimento disciplinare meno afflittivo rispetto a quello disposto dal Giudice Sportivo. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in accoglimento del ricorso proposto dalla Società Polisportiva Aurora riduce la squalifica inflitta al calciatore Alagie Mamudou Bah a due giornate effettive di gara. Nulla dispone in relazione alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

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