C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 26/02/2020 – Delibera – Nr. 36 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANMARTINESE Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Lorenzo Morselli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 30 del 13.02.2020 Gara: Ravarino / Sanmartinese del 09.02.2020

Nr. 36 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SANMARTINESE

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Lorenzo Morselli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena contenuta nel C.U. nr. 30 del 13.02.2020 Gara: Ravarino / Sanmartinese del 09.02.2020

 

La società A.S.D. Sanmartinese ha proposto rituale reclamo contro la suddetta decisione fornendo una versione dei fatti diversa da quella che il Giudice sportivo ha illustrato per motivare la propria decisione. In particolare, la società reclamante nega che il calciatore Lorenzo Morselli abbia colpito con un pugno un avversario e che a fine gara abbia rivolto proteste nei confronti dell’arbitro. Per quanto precede la società ricorrente chiede una riduzione della squalifica decretata dal Giudice sportivo di Modena Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il proposto reclamo non meriti accoglimento posto che quanto sostenuto dalla reclamante non trova conferma nel rapporto arbitrale il quale costituisce, nell’ambito della disciplina sportiva, piena prova dei fatti accaduti e dei comportamenti tenuti dai tesserati nel corso delle manifestazioni sportive. L’arbitro scrive infatti di avere, al 52° minuto del secondo tempo, espulso il calciatore Morselli della Sanmartinese perché, disinteressandosi del pallone, colpiva un avversario con pugno. Aggiunge l’ufficiale di gara che a fine partita il Morselli si trovava, ancora e indebitamente, all’interno dell’area tecnica e cercava di avvicinarsi a lui per chiedergli, con toni concitati e dunque non consoni, spiegazioni sulla decretata espulsione. Per quanto precede questa Corte ritiene che il Giudice sportivo abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali e quantificato la durata della disposta squalifica in maniera coerente e condivisibile. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Sanmartinese e conferma integralmente l’impugnato provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Modena nei confronti del calciatore Lorenzo Morselli. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società A.S.D. Sanmartinese.

 

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