C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 04/03/2020 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 39 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. IL TONNOTTO – SAN SECONDO Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Edoardo Musiari Decisione del Giudice Sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 33 del 26.02.2020 Gara: Tonnotto / Langhiranese del 23.02.2020

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 39 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. IL TONNOTTO – SAN SECONDO

Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Edoardo Musiari Decisione del Giudice Sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 33 del 26.02.2020 Gara: Tonnotto / Langhiranese del 23.02.2020

 

La Società A.S.D. Il Tonnotto – San Secondo reclama contro il sopracitato provvedimento disciplinare che ritiene frutto di un’errata ricostruzione dei fatti oltre che di un’entità sproporzionata rispetto all’effettivo comportamento del proprio tesserato. In sostanza la ricorrente ammette che il calciatore Musiari abbia sputato a un avversario e ne accetta la decretata espulsione dal campo, ma sostiene che lo sputo, per la distanza che c’era tra i due calciatori, non avrebbe attinto il giocatore della Langhiranese. Inoltre, a dire della reclamante, il Musiari non avrebbe avuto l’intenzione di colpire l’avversario avendogli sputato, mentre si allontanava dallo stesso, al solo scopo di provocarlo e schernirlo. Per i motivi così come sopra riassunti, la Società Il Tonnotto chiede una riduzione della squalifica disposta nei confronti del proprio calciatore. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova conferma nel rapporto arbitrale nel quale è riportato che al 32° minuto del secondo tempo, il calciatore Edoardo Musiari veniva espulso dal campo perché, dopo un battibecco, sputava ad un avversario. Considerato, tuttavia, che lo sputo può essere equiparato a una condotta violenta nei confronti di calciatori avversari e tenuto conto che, ai termini dell’articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per tale condotta la sanzione minima prevista è la squalifica per tre giornate di gara, questa Corte ritiene equo rideterminare il provvedimento disciplinare ai danni del calciatore Edoardo Musiari in stretta conformità alla suddetta norma. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Il Tonnotto San Secondo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Edoardo Musiari a tre giornate effettive di gara Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

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