C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 04/03/2020 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 40 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BIZZUNO CALCIO Avverso decisione della ripetizione della gara e avverso squalifica fino al 26 maggio 2020 inflitta all’allenatore Gianluca Barlotti Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 33 del 26.02.2020 Gara: Bizzuno Calcio / Bisanzio San Michele del 23.02.2020
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Nr. 40 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BIZZUNO CALCIO
Avverso decisione della ripetizione della gara e avverso squalifica fino al 26 maggio 2020 inflitta all’allenatore Gianluca Barlotti Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 33 del 26.02.2020 Gara: Bizzuno Calcio / Bisanzio San Michele del 23.02.2020
La società Bizzuno Calcio ha impugnato entrambi i provvedimenti sopracitati sostenendo che la sospensione anticipata della gara, decretata dall’arbitro, sarebbe imputabile unicamente alle condotte violente e non regolamentari tenute dai calciatori della squadra avversaria e ritenendo che il comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell’ufficiale di gara, attribuito al proprio tecnico Gianluca Barlotti, non corrisponderebbe alla verità. Per tali motivi la società ricorrente chiede l’assegnazione della vittoria a tavolino della gara in questione e la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che la parte del ricorso riguardante la decisione del Giudice sportivo di fare ripetere la gara, non può essere presa in esame in quanto, sotto quest’ultimo aspetto, il reclamo è stato presentato in violazione delle modalità stabilite dall’articolo 76 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo la ricorrente trasmesso copia del preannuncio e del successivo reclamo alla controparte cointeressata, vale a dire alla società Bisanzio San Michele, e non avendo pertanto rispettato il principio del contradditorio necessario.
Per quanto riguarda invece la squalifica inflitta all’allenatore Gianluca Barlotti, il reclamo del Bizzuno Calcio merita accoglimento atteso che, a giudizio della Corte, il comportamento offensivo e minaccioso assunto dal suddetto tecnico nei confronti dell’ufficiale di gara, così come descritto in modo chiaro ed inequivocabile nel referto di gara, può essere sanzionato con un provvedimento disciplinare meno afflittivo non essendosi concretizzato in alcun contatto fisico e non avendo avuto ulteriori strascichi dopo l’allontanamento dal campo. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta, in quanto inammissibile, il ricorso proposto dalla Società Bizzuno Calcio contro la ripetizione della gara, mentre lo accoglie per ciò che attiene la sanzione disciplinare disposta nei confronti del tecnico Sig. Gianluca Barlotti riterminando la durata della sua squalifica fino a tutto il 26 aprile 2020. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso sia pur parzialmente accolto.
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