C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 04/03/2020 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Nr. 41 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. GOSSOLENGO PITTOLO Avverso squalifica fino al 1° aprile 2020 inflitta all’allenatore Massimo Cornelli Decisione del Giudice Sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 32 del 19.02.2020 Gara: Gossolengo Pittolo / Pontenurese del 15.02.2020

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

Nr. 41 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. GOSSOLENGO PITTOLO

Avverso squalifica fino al 1° aprile 2020 inflitta all’allenatore Massimo Cornelli Decisione del Giudice Sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 32 del 19.02.2020 Gara: Gossolengo Pittolo / Pontenurese del 15.02.2020

 

La Società USD Gossolengo Pittolo ha proposto reclamo avverso il sopra riportato provvedimento disciplinare negando che il tecnico della propria squadra Juniores, Sig. Massimo Cornelli, abbia sferrato un pugno a un calciatore della squadra avversaria e chiedendo la riforma della delibera assunta dal Giudice sportivo del CRER. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello rileva che il ricorso della società USD Gossolengo Pittolo non può però essere esaminato in quanto presentato senza rispettare i termini e le modalità stabilite a pena d’inammissibilità dall’articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva. Rileva infatti questa Corte che la società ricorrente non ha preannunciato il reclamo entro il termine di due giorni dalla pubblicazione del provvedimento disciplinare che intendeva impugnare e inoltre lo ha depositato, con le relative motivazioni, oltre il termine di cinque giorni, sempre dalla data di pubblicazione della decisione contro la quale intendeva reclamare. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società U.S.D. Gossolengo Pittolo dichiarandolo inammissibile e conferma integralmente l’impugnato provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo presso il CRER nei confronti del tecnico della suddetta società. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società USD Gossolengo Pittolo

 

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