C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 04/03/2020 – Delibera – CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 ELITE Nr. 42 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PCS SANMICHELESE SSD Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Carlo Alberto Corradi Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 32 del 19.02.2020 Gara: Sammartinese / Sanmichelese del 16.02.2020

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 ELITE

Nr. 42 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ PCS SANMICHELESE SSD

Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Carlo Alberto Corradi Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 32 del 19.02.2020 Gara: Sammartinese / Sanmichelese del 16.02.2020

 

La società PCS Sanmichelese SSD ha impugnato il sopra menzionato provvedimento disciplinare ritenendolo eccessivo e chiedendone una congrua riduzione, sia in funzione di quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco, sia in ragione di precedenti decisioni disciplinari meno afflittive assunte dalla giustizia sportiva regionale e provinciale per casi analoghi. Nel merito, la ricorrente non nega la gomitata che il proprio calciatore Corradi ha inferto a un avversario, ma sostiene che si sia trattato di un gesto involontario compiuto al solo scopo di divincolarsi.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, dai quali risulta che al 37° minuto del secondo tempo il calciatore Corradi della Sanmichelese è stato espulso per aver dato una gomitata a un avversario a palla lontana, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il comportamento così come descritto dall’arbitro della gara, integri la fattispecie della condotta violenta ai danni di un avversario espressamente prevista e regolata dall’articolo 38 CGS, e, ravvisando una sostanziale equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, considera equo fare riferimento alla sanzione minima della squalifica per tre giornate di gara, espressamente stabilita dalla sopracitata norma. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna accoglie il ricorso proposto dalla Società PCS SANMICHELESE SSD e riduce la squalifica inflitta al calciatore Carlo Alberto Corradi a tre giornate effettive di gara Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto

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