C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 26/03/2020 – Delibera – CAMPIONATO CALCIO A 5 – SERIE C2 Nr. 45 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ERBA 14 CALCIO A 5 Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Manuel Taddeo Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 33 del 26.02.2020 Gara: Erba 14 Calcio a 5 / Solaris Viserba Futsal del 22.02.2020

 

CAMPIONATO CALCIO A 5 – SERIE C2

Nr. 45 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. ERBA 14 CALCIO A 5

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Manuel Taddeo Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 33 del 26.02.2020 Gara: Erba 14 Calcio a 5 / Solaris Viserba Futsal del 22.02.2020

 

La società ASD Erba 14 Calcio a 5 ha impugnato il sopra menzionato provvedimento disciplinare contestandone le motivazioni. Secondo la reclamante il calciatore Manuel Taddeo, una volta espulso dal terreno di gioco per somma di ammonizioni, avrebbe accettato la decisione dell’arbitro senza protestare e non avrebbe intenzionalmente ritardato l’uscita dal campo. La società reclamante non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che quanto sostenuto dalla ricorrente non trova conferma nel rapporto arbitrale che a fini disciplinari costituisce piena prova circa il comportamento tenuto da tesserati durante le manifestazioni sportive. Ritiene inoltre questa Corte che il Giudice sportivo abbia dato un’interpretazione corretta agli atti ufficiali e abbia determinato l’entità dell’impugnato provvedimento disciplinare in misura del tutto condivisibile. P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso proposto dalla Società ASD ERBA 14 CALCIO A 5 e conferma la squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Manuel Taddeo dal Giudice sportivo del CRER. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società ASD ERBA 14 CALCIO A 5

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