C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 27/11/2019 – Delibera – GARA DEL 17/11/2019 GARA: VIGNOLESE 1907 – RIESE

GARA DEL 17/11/2019 GARA: VIGNOLESE 1907 – RIESE

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 20 del 20/11/2019 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Vignolese 1907, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Riese violato la normativa inerente l’ impiego dei giovani, così come prevista dal C.U. n°6 del 07/09/2019 del C.R.E.R. (Stagione Sportiva 2019/2020). Nella fattispecie, a detta dalla istante, la Soc. Riese non avrebbe rispettato il previsto obbligo di impiego di un giovane calciatore e chiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S. Rilevato dagli atti ufficiali che la società Riese ha schierato inizialmente in campo i seguenti giovani calciatori: · Il Sig. Camara Mohamed Yousouf (nato il 24/06/1998) – maglia n°2; · Il Sig. Santini Luca (nato il 26/03/1999) – maglia n°3; · Il Sig. Sadik Leon (nato il 30/05/1998) – maglia n°6 · Il Sig. Okpebholo Collins (nato il 08/07/1998) – maglia n°7; · Il Sig. Mustica Alessio (nato il 16/01/2000) – maglia n°10; · Il Sig. Ranieri Marco (nato 25/06/2002) – (maglia n°11).

Rilevato dal referto arbitrale che la società Riese ha effettuato nel corso della gara le seguenti sostituzioni: · al 17’ del secondo tempo esce il n° 3 Santini Luca (nato il 26/03/1999) ed entra il n° 18 Sig. Folloni Mattia (nato il 05/06/1999); · al 25’ del secondo tempo esce il n° 9 Sig. Zogli Kreshnik (nato il 07/04/1996) ed entra il n° 20 Sig. Carvisiglia Giuseppe (nato il 20/01/1991); · al 39’ del secondo tempo esce il n° 10 Sig. Mustica Alessio (nato il 16/01/2000) ed entra il n° 19 Sig. Mamara Majiguy (nato il 14/02/2001); · al 43’ del secondo tempo esce il n° 11 Sig. Ranieri Marco (nato 25/06/2002) ed entra il n° 16 Sig. Pagliani Leonardo (nato il 18/08/1991). Questo Giudice Sportivo, osserva: Le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impegnare sin dall’inizio della gara, e per tutta la durata della medesima, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età: · n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 1998 in poi; · n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi; · n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2001 in poi; . Rilevato, pertanto, che la Società Riese in conseguenza dell’ultima sostituzione effettuata è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio, e per tutta la durata della gara, n° 1 “giovane calciatore” in relazione alla seguente fascia di età: · nato dal 01/01/2000 in poi. Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Riese con il punteggio di 0 – 3 ai sensi dell’ art. 34 bis delle N.O.I.F. e dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S., nonché in relazione al C.U. n° 7 del 07/08/2019 P.T.M. Delibera: · di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Vignolese 1907 e, conseguentemente, di comminare alla Società Riese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio: VIGNOLESE 1907 – RIESE 3 - 0 · di non addebitare la tassa reclamo alla Società Vignolese 1907

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it