C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 29/01/2020 – Delibera – GARA: ATLETICO CASTENASO – TREBBO 1979 del 19/01/2020

GARA: ATLETICO CASTENASO – TREBBO 1979 del 19/01/2020

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 28 del 22/01/2020 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Trebbo 1979, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Atletico Castenaso violato la normativa inerente l’ impiego dei giovani, così come prevista dal C.U. n°6 del 07/09/2019 del C.R.E.R. (Stagione Sportiva 2019/2020). Nella fattispecie, a detta dalla istante, la Soc. Atletico Castenaso non avrebbe rispettato il previsto obbligo di impiego di un giovane calciatore e chiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S. Rilevato dagli atti ufficiali che la società Atletico Castenaso ha schierato inizialmente in campo i seguenti giovani calciatori: · Il Sig. Toarmina Samuele (nato il 08/06/2000) – maglia n°1; · Il Sig. Livaldi Jacopo Luca (nato il 30/05/2001) – maglia n°3; · Il Sig. Capitanio Federico (nato il 09/11/1998) – maglia n°10 Rilevato dal referto arbitrale che la società Atletico Castenaso ha effettuato, nel corso della gara, le seguenti sostituzioni: · al 16’ del secondo tempo esce il n° 10 Sig. Capitanio Federico (nato il 09/11/1998) ed entra il n° 17 Sig. De Brasi Davide (nato il 28/11/1984); · al 20’ del secondo tempo esce il n° 11 Sig. Semprini Marco (nato il 28/07/1983) ed entra il n° 15 Sig. Ferriani Gabriele (nato il 23/04/2001); · al 22’ del secondo tempo esce il n° 2 Sig. Cipriano Daniele (nato il 05/08/1988) ed entra il n° 16 Sig. Crimi Marco (nato il 10/09/2000); · al 28’ del secondo tempo esce il n°4 Sig. Pappalardo Davide (nato 11/08/1987) ed entra il n° 14 Sig. De Marco Antonio (nato il 08/06/2001). Questo Giudice Sportivo, osserva: Le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impegnare sin dall’inizio della gara, e per tutta la durata della medesima, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età: · n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 1998 in poi; · n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2000 in poi; · n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2001 in poi. Rilevato, pertanto, che la Società Atletico Castenaso in conseguenza della prima sostituzione effettuata è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio, e per tutta la durata della gara, n° 1 “giovane calciatore” in relazione alla seguente fascia di età: · nato dal 01/01/1998 in poi. Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Atletico Castenaso con il risultato di 0 – 3 ai sensi dell’ art. 34 bis delle N.O.I.F. e dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S., nonché in relazione al C.U. n° 7 del 07/08/2019 P.T.M. Delibera: · di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Trebbo 1979 e, conseguentemente, di comminare alla Società Atletico Castenaso la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato: ATLETICO CASTENASO – TREBBO 1979 0 - 3 · di non addebitare la tassa reclamo alla Società Trebbo 1979.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it