C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 25/09/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Luca Pisaroni, Paolo Ramelli, Sascha Fortunati nonché della Società A.S.D. Pro Villanova
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Luca Pisaroni, Paolo Ramelli, Sascha Fortunati nonché della Società A.S.D. Pro Villanova
Con nota 02.08.2019, n. 001752/1544 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale;
- visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. PISARONI LUCA, Presidente della Società A.S.D. PRO VILLANOVA, della violazione dell’art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso in art.4, comma 1 del nuovo C.G.S.) in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso in art.32, comma 2 del nuovo C.G.S.) e agli articoli 39 e 61 comma 1 e 5 delle N.O.I.F. anche in relazione all’art.7 comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore FORTUNATI SASCHA e per aver consentito l’utilizzo del medesimo calciatore, in posizione irregolare nelle seguenti gare: PRO VILLANOVA – VERNASCA del 16/09/2018; PRO VILLANOVA – BF FARINI BETTOLA del 30/09/2018; SAN PAOLO - PRO VILLANOVA del 07/10/2018; PRO VILLANOVA – GERBIDOSIPA del 14/10/2018 e JUNIOR DRAGO – PRO VILLANOVA del 21/10/2018 nonché per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare PRO VILLANOVA – BF BETTOLA del 30/09/2018 e PRO VILLANOVA – GERBIDOSIPA del 14/08/2018; tutte valevoli per il Campionato di Terza categoria della Delegazione di Piacenza. - Il Sig. RAMELLI PAOLO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. PRO VILLANOVA, della violazione dell’art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso in art.4, comma 1 del nuovo C.G.S.) in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso in art.32, comma 2 del nuovo C.G.S.) e agli articoli 39 e 61 comma 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società in occasione delle gare: PRO VILLANOVA – VERNASCA del 16/09/2018; SAN PAOLO - PRO VILLANOVA del 07/10/2018; JUNIOR DRAGO – PRO VILLANOVA del 21/10/2018 valevoli per il Campionato di Terza categoria della Delegazione di Piacenza, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non in regola col tesseramento ed il trasferimento, il giocatore FORTUNATI SASCHA, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza averne il titolo. - Il Sig. FORTUNATI SASCHA, calciatore della Società A.S.D. PRO VILLANOVA, della violazione dell’art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso in art.4, comma 1 del nuovo C.G.S.) in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso in art.32, comma 2 del nuovo C.G.S.) e agli articoli 39 e 61 comma 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver disputato le gare: PRO VILLANOVA – VERNASCA del 16/09/2018; PRO VILLANOVA – BF FARINI BETTOLA del 30/09/2018; SAN PAOLO - PRO VILLANOVA del 07/10/2018; PRO VILLANOVA – GERBIDOSIPA del 14/10/2018 e JUNIOR DRAGO – PRO VILLANOVA del 21/10/2018 nonché per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare PRO VILLANOVA – BF BETTOLA del 30/09/2018 e PRO VILLANOVA – GERBIDOSIPA del 14/08/2018; tutte valevoli per il Campionato di Terza categoria della Delegazione di Piacenza, nelle fila della stessa Società, senza averne titolo perché non tesserato. - la Società A.S.D. PRO VILLANOVA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, della violazione dell’art. 6 comma 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate tesserate presso essa società al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata.
Effettuate ritualmente le notifiche tutte le parti deferite sono presenti all’odierno dibattimento personalmente o a mezzo di un rappresentante munito di valida delega. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite ai sensi dell’art. 127 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - mesi 2 d’inibizione a carico del Sig. Luca Pisaroni - giorni 40 d’inibizione a carico del Sig. Paolo Ramelli - 2 giornate di squalifica a carico del calciatore Sascha Fortunati - Euro 200,00 di ammenda oltre a 2 punti di penalizzazione da scontare nel campionato di seconda categoria della corrente stagione sportiva a carico della società ASD Pro Villanova. Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari frutto del patteggiamento intervenuto fra il Rappresentante della Procura Federale e le parti deferite. - giudicata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e sostanzialmente congrue le sanzioni sopra indicate; - ritenuto opportuno, per ragioni di maggiore praticità e certezza, trasformare da giornate a tempo la squalifica del calciatore Fortunati; D e l i b e r a di infliggere al Sig. Luca Pisaroni l’inibizione per 2 mesi, al Sig. Paolo Ramelli l’inibizione per 40 giorni, al calciatore Sascha Fortunati la squalifica fino a tutto il 6 ottobre 2019 e alla società ASD Pro Villanova l’ammenda di € 200,00 oltre a 2 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2019/2020 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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