C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 09/10/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Tiziano Malaguti, Gianni Menegatti, Emanuele Farioli, Fabio Lanfranco nonché della Società Polisportiva XII Morelli A.S.D.

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Tiziano Malaguti, Gianni Menegatti, Emanuele Farioli, Fabio Lanfranco nonché della Società Polisportiva XII Morelli A.S.D.

 

Con nota 30.07.2019, n. 1524/1492 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. MALAGUTI TIZIANO, Presidente della Società POL. XII MORELLI ASD, della violazione dell’art.1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2 del C.G.S., artt. 39 e 61 comma 5 delle N.O.I.F. anche in relazione all’art. 7 , comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore LANFRANCO FABIO e per aver impegnato lo stesso nel corso delle gare: MARTIRI – XII MORELLI del 23.09.2018; XII MORELLI – SALARESE del 30.09.2018; XII MORELLI – ALBERONESE del 07.10.2018; ARGELATESE - XII MORELLI del 14.10.2018; XII MORELLI – BASCA del 21.10.2018; SALA BOLOGNESE - XII MORELLI del 28.10.2018; MORELLI – BONDENESE del 28.10.2018; RIVARA - XII MORELLI dell’11.11.2018; SAMMARTINESE - XII MORELLI del 25.11.2018; XII MORELLI – LIBERTAS ARGILE del 02.12.2018; POGGESE - XII MORELLI del 09.12.2018; XII MORELLI – MEDOLLA del 16.12.2018; XII MORELLI – X MARTIRI del 27.01.2019, valevoli per il campionato di 2° categoria della Delegazione di Ferrara, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare e per aver svolto nelle gare: XII MORELLI – BONDENESE dell’11.11.2018 e XII MORELLI – MIRANDOLA del 18.11.2019 le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra. - Il Sig. MENEGATTI GIANNI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società POL. XII MORELLI ASD della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 del C.G.S. e 61 commi 1, 5, 39 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare: MARTIRI – XII MORELLI del 23.09.2018; XII MORELLI – SALARESE del 30.09.2018; XII MORELLI – ALBERONESE del 07.10.2018; ARGELATESE - XII MORELLI del 14.10.2018; XII MORELLI – BASCA del 21.10.2018; SALA BOLOGNESE - XII MORELLI del 28.10.2018; RIVARA - XII MORELLI dell’11.11.2018; SAMMARTINESE - XII MORELLI del 25.11.2018; XII MORELLI – LIBERTAS ARGILE del 02.12.2018; POGGESE - XII MORELLI del 09.12.2018; XII MORELLI – MEDOLLA del 16.12.2018; XII MORELLI – X MARTIRI del 27.01.2019,

valevoli per il campionato di 2° categoria della Delegazione di Ferrara, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non in regola col tesseramento il giocatore LANFRANCO FABIO, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza averne il titolo. - Il Sig. FARIOLI EMANUELE Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società POL. XII MORELLI ASD della violazione dell’art.1bis, comma 1,5 del C.G.S. e 61 commi 1, 5, 39 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare: XII MORELLI – LIBERTAS ARGILE del 02.12.2018; valevole per il campionato di 2° categoria della Delegazione di Ferrara, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non in regola col tesseramento il giocatore LANFRANCO FABIO, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza averne il titolo. - Il Sig. LANFRANCO FABIO, calciatore della Società POL. XII MORELLI ASD, della violazione dell’art.1bis, comma 1,6 del C.G.S. per aver disputato le gare: MARTIRI – XII MORELLI del 23.09.2018; XII MORELLI – SALARESE del 30.09.2018; XII MORELLI – ALBERONESE del 07.10.2018; ARGELATESE - XII MORELLI del 14.10.2018; XII MORELLI – BASCA del 21.10.2018; SALA BOLOGNESE - XII MORELLI del 28.10.2018; RIVARA - XII MORELLI dell’11.11.2018; SAMMARTINESE - XII MORELLI del 25.11.2018; XII MORELLI – LIBERTAS ARGILE del 02.12.2018; POGGESE - XII MORELLI del 09.12.2018; XII MORELLI – MEDOLLA del 16.12.2018; XII MORELLI – X MARTIRI del 27.01.2019, valevoli per il campionato di 2° categoria, della Delegazione di Ferrara, nelle fila della stessa Società, senza averne titolo perché non tesserato. - la Società POL. XII MORELLI ASD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, della violazione dell’art. 6 comma 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata. Effettuate ritualmente le notifiche tutte le parti deferite sono presenti all’odierno dibattimento, i Signori Tiziano Malaguti, costui sia in proprio che come legale rappresentante della società XII Morelli, Gianni Menegatti ed Emanuelle Farioli rappresentati da un avvocato di fiducia munito di valida delega, il calciatore Fabio Lanfranco personalmente. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo aver comunicato di non aver potuto trovare un accordo complessivo che comprendesse tutte le parti deferite e di non volere, per tale motivo, perseguire la procedura di patteggiamento ai sensi dell’art. 127 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, svolge un’ampia ricostruzione dei fatti sulla base della quale richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - mesi 8 d’inibizione a carico del Sig. Tiziano Malaguti - mesi 4 d’inibizione a carico del Sig. Gianni Menegatti - giorni 30 d’inibizione a carico del Sig. Emanuele Farioli - 8 giornate di squalifica a carico del calciatore Fabio Lanfranco - Euro 800,00 di ammenda oltre a 9 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva a carico della società Pol. XII Morelli ASD. Il legale difensore della Società XII Morelli e dei Signori Malaguti, Menegatti e Farioli si richiama alle difese già in precedenza proposte e alla memoria difensiva depositata agli atti del presente procedimento, ammette il fatto del mancato tesseramento da parte della società XII Morelli, sottolinea che esso è dipeso da una svista senza che vi fosse l’intento, da parte della società e dei suoi dirigenti, di trarre vantaggi sportivi dall’impiego di un calciatore in posizione irregolare, evidenzia pertanto che si è trattato di un errore scusabile e che nessuno dei propri assistiti avrebbe violato il dovere di lealtà e probità sportiva, rileva che per i medesimi fatti oggetto del procedimento in parola il dirigente Menegatti ha già subito l’inibizione di un mese inflittagli dal Giudice sportivo di Ferrara, mette in rilievo che si è trattata di un’omissione da parte della società rispetto alla quale il calciatore è rimasto del tutto estraneo, conclude infine chiedendo, per tutte le considerazioni come sopra riassunte, un provvedimento di clemenza da parte del Tribunale Federale Territoriale che assolvendo tutti i propri assistiti faccia giurisprudenza, ovvero, in subordine, chiede che agli stessi venga inflitta la sanzione più mite possibile. Il calciatore Fabio Lanfranco prende la parola e si riporta anch’egli alla memoria presentata, insiste sul rilievo che come calciatore non ha avuto alcuna possibilità di verificare se, dopo la firma dell’apposito modulo di richiesta di tesseramento, lo stesso si fosse perfezionato o meno, evidenzia di sentirsi vittima dell’omissione perpetrata dalla società XII Morelli che lo ha esposto al rischio di partecipare alle gare senza idonea copertura assicurativa, sottolinea che anche i competenti organi federali hanno verificato con grave ritardo il mancato tesseramento, mette in luce che in ogni caso il fatto di aver disputato così tante gare in posizione irregolare non ha portato vantaggi sportivi alla società di appartenenza la quale ha perso 10 delle 14 partite in questione finendo poi per retrocedere nella categoria inferiore, rileva che per i fatti oggetto del presente procedimento ha già subito e scontato la squalifica per una giornata di gara inflittagli dal Giudice sportivo di Ferrara, conclude chiedendo il proscioglimento da agni addebito ascrittogli o, in subordine, che sia adottata nei sui confronti la sanzione minima dell’ammonizione prevista dal CGS. Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che a favore del calciatore Fabio Lanfranco sono effettivamente emerse, tanto dall’istruttoria effettuata come dalle argomentazioni difensive presentate dalla stessa parte deferita, oggettive circostanze attenuanti posto che lo stesso calciatore ha ammesso i fatti con sincerità, ha prestato fattiva collaborazione per l’accertamento dell’illecito disciplinare, ha dimostrato la sua sostanziale buona fede avendo dato per scontato che dopo la firma della richiesta di tesseramento, preceduta dalla dovuta visita medica che ne attestava l’idoneità sportiva, la società avrebbe fatto quanto di propria esclusiva spettanza per ottenere il perfezionamento dello stesso tesseramento; - ritenute le suddette circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione che per i fatti di cui è incolpato il calciatore Fabio Lanfranco si ritiene equo stabilire nella squalifica per due giornate di gara di cui una già scontata; - tenute in debita considerazione le argomentazioni difensive addotte dalle restanti deferite; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Tiziano Malaguti l’inibizione per 6 mesi, al Sig. Gianni Menegatti l’inibizione per 2 mesi, al Sig. Emanuele Farioli l’inibizione per 20 giorni, al calciatore Fabio Lanfranco la squalifica per una giornata di gara e alla società Polisportiva XII Morelli ASD l’ammenda di € 600,00 oltre a 6 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2019/2020. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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