C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 06/11/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Franco Pastorelli, Danny Mendez nonché della Società A.S.D. Fulgor Fiorenzuola

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Franco Pastorelli, Danny Mendez nonché della Società A.S.D. Fulgor Fiorenzuola

 

Con nota 25.09.2019, n. 3634/1323 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 32, comma 4 del C.G.S. e 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi; - hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. PASTORELLI FRANCO, Presidente della Società A.S.D. FULGOR FIORENZUOLA, della violazione dell’art.1bis, comma 1 C.G.S., in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., artt. 39, 43 comma 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F. anche in relazione all’art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore MENDEZ DANNY e a farlo sottoporre a visita medica ai fini dell’idoneità sportiva agonistica e di dotarlo di copertura assicurativa, nonché per averlo impiegato nel corso della gara: FULGOR – FULGOR FIORENZUOLA del 09.12.2018, valevole per il campionato Juniores Provinciale di Parma, dove aveva svolto anche le funzioni di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra. - il Sig. MENDEZ DANNY, calciatore della Società A.S.D. FULGOR FIORENZUOLA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione all’ art. 10 comma 2, del C.G.S., artt. 39, 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: FULGOR – FULGOR FIORENZUOLA del 09.12.2018, valevole per il Campionato Juniores Provinciale della Delegazione di Parma, senza averne titolo in quanto non tesserato, sprovvisto di visita medica e di assicurazione; - la Società A.S.D. FULGOR FIORENZUOLA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all’odierno dibattimento né hanno presentato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - mesi 2 d’inibizione a carico del Sig. Franco Pastorelli - 2 giornate di squalifica a carico del calciatore Danny Mendez - Euro 300,00 di ammenda oltre a 1 punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva a carico della società Fulgor Fiorenzuola Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che da parte dei soggetti deferiti non è pervenuta alcuna argomentazione difensiva rispetto alle violazioni regolamentari loro rispettivamente ascritte; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Franco Pastorelli l’inibizione per 2 mesi, al calciatore Danny Mendez la squalifica per due giornate di gara e alla società ASD Fulgor Fiorenzuola la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 200,00 oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Juniores della stagione sportiva 2019/2020. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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