C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 13/11/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Andrea Morelli e Gabriel D’Angelo
- DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico dei Signori Andrea Morelli e Gabriel D’Angelo
Con nota 27.09.2019, n. 3774/15 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. MORELLI ANDREA, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D.RICCIONE CALCIO 1926, della violazione dell’art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso in art.4, comma 1, del nuovo CGS) in relazione agli artt.10, comma2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso in art.32, comma 2, del nuovo CGS) e 39,43 commi 1 e 6, 45 e 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F. anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore D’ANGELO GABRIEL e a farlo sottoporre a visita medica ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarlo di copertura assicurativa, nonché per aver impegnato lo stesso giocatore nel corso della gara: ASD RICCIONE CALCIO 1926 – ASD RIVER DELFINI 2018 categoria Allievi del 23.03.2019.
- Il Sig. D’ANGELO GABRIEL, all’epoca dei fatti calciatore della Società A.S.D. RICCIONE CALCIO 1926 della violazione dell’art.1bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso in art.4, comma 1, del nuovo CGS) in relazione agli artt.10, comma2 del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso in art.32, comma 2, del nuovo CGS) e 39,43 commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver disputato la gara: ASD RICCIONE CALCIO 1926 – ASD RIVER DELFINI 2018 categoria Allievi del 23.03.2019, senza averne il titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici di fini dell’idoneità sportiva e senza essersi dotato di copertura assicurativa. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite non sono presenti all’odierno dibattimento né hanno presentato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Roberto Rinaldi, dopo un’ampia ricostruzione dei fatti richiede che venga riconosciuta la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni regolamentari loro rispettivamente addebitate e chiede che alle stesse vengano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - mesi due d’inibizione a carico del Sig. Andrea Morelli - tre giornate di squalifica a carico del calciatore Gabriel D’Angelo Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che da parte dei soggetti deferiti non è pervenuta alcuna argomentazione difensiva rispetto alle violazioni regolamentari loro rispettivamente ascritte e che entrami i suddetti tesserati hanno disertato l’odierna riunione; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Andrea Morelli l’inibizione per due mesi e al calciatore Gabriel D’Angelo la squalifica a tempo fino a tutto il 1° dicembre 2019. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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